Corte costituzionale
Ordinanza n. 6/1968
Corte cost., ord. 14 marzo 1968, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 6/1968
- Data di deposito
- 14 marzo 1968
- Data di decisione
- 11 marzo 1968
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 3, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 2743
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sollevata in quanto commina la nullita' delle notificazioni degli atti giudiziari alle amministrazioni statali non eseguite presso la competente Avvocatura dello Stato, senza possibilita' di sanatoria, e' manifestamente infondata giacche' la norma impugnata ha cessato di avere efficacia per essere stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 97/1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Salerno, Campobasso e Piacenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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