Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1968

Corte cost., ord. 26 aprile 1968, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
40/1968
Data di deposito
26 aprile 1968
Data di decisione
23 aprile 1968
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:40

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1326 del 11 settembre 1960
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1011 del 14 luglio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 2810

Sono manifestamente infondate in riferimento agli artt. 39 e 76 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale relative: al D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011 nella parte in cui ha conferito efficacia erga omnes alle disposizioni relative alla costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato contenuto nell'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali; al D.P.R. 11 settembre 1960 n. 1326, nella parte in cui ha conferito efficacia erga omnes all'art. 11 del c.c. n. 1, 1 ottobre 1959 per dipendenti delle aziende grafiche ed affini, in forza del quale "per i criteri in materia di licenziamento collettivi ed individuali valgono gli accordi interconfederali". Si sostiene che le norme impugnate contrastino con l'art. 39 della Costituzione attese le funzioni assegnate alle associazioni sindacali per la nomina del collegio di conciliazione ed arbitrato in tema di licenziamenti individuali, e con l'art. 76 Cost., perche', mentre nei limiti della delegazione rientrerebbe la funzione del collegio, l'intervento delle organizzazioni sindacali non sarebbero da considerare strettamente necessario a conseguire il fine indicato dal legislatore delegato. Ma, con sentenza n. 50 del 1966, e' stato escluso che il D.P.R. n. 1011 violi l'art. 76 della Costituzione sul presupposto che la parte dell'accordo interconfederale riguardante il collegio arbitrale e la sua funzione si trova in un nesso inscindibile con la disciplina sostanziale del licenziamento e si incorpora in questo. Ed e' del tutto evidente che tale giustificazione si estende alle modalita' della composizione e della nomina di tale collegio in quanto, trattandosi di arbitrato non rituale, le norme relative non possono considerarsi dissociabili dal complessivo scopo che il procedimento intende raggiungere e che e' stato giudicato conforme alle finalita' delle legge di delegazione. Inoltre, con sentenza n. 98 del 1967, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. n. 1011 del 1960 in riferimento all'art. 39 Cost. e la stessa questione e' stata dichiarata, sul presupposto dell'intervenuta decisione, manifestamente infondata con ordinanza n. 15 del 1968, mentre non sono state addotte ne' sussistono ragioni che inducano a modificare tali decisioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, ed al D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, sollevate dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 76 e 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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