Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1967
Corte cost., sent. 8 luglio 1967, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1967
- Data di deposito
- 8 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:99
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 868 del 9 maggio 1961
- contratto o accordo collettivo di lavoro del 30 settembre 1959
Parametri
Massime
Massima n. 4684
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di una norma gia' dichiarata, con sentenza, costituzionalmente illegittima. (La specie si riferisce all'art. 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes dell'articolo unico del d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1032, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per quanto riguarda le casse edili, con la sent. Corte cost. 129 del 1963).
Massima n. 4685
Non e' fondata in relazione all'art. 1 legge 1959 n. 741 in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale di una norma (nella specie art. 7 contratto collettivo 30 settembre 1959 per i lavoratori edili della provincia di Ascoli Piceno, reso obbligatorio erga omnes dal d.p.r. 9 maggio 1961 n. 868) che non istituisce casse edili e non introduce nella disciplina del contratto di lavoro soggetti estranei al rapporto o obbligazioni non attinenti al contratto stesso, ma si limita a stabilire percentuali per ferie, festivita', gratifica natalizia, disponendo il loro accantonamento presso la impresa alla fine di ogni periodo di paga. E' costituzionalmente illegittima, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 271, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la norma che (nella specie l'articolo unico del d.p.r. 9 maggio 1961 n. 868 per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10 dello stesso contratto collettivo) stabilisce la misura di un contributo a favore dell'ente scuola di addestramento previsto dall'art. 61 del contratto nazionale, poiche' la formazione professionale dei lavoratori, pur corrispondendo ad una finalita' economico-sociale protetta dalla Costituzione, non rientra nello scopo, posto dall'art. 1 della legge n. 741, di assicurare ai lavoratori i minimi inderogabili salariali e normativi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio erga omaes l'art. 10 del contratto collettivo 30 settembre 1959, per i dipendenti dalle imprese delle industrie edilizie ed affini della provincia di Ascoli Piceno;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes dall'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato per questa parte costituzionalmente illegittimo con precedente sentenza;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 7 del predetto contratto collettivo provinciale, reso obbligatorio erga omnes dal citato D.P.R. n. 868 del 1961, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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