Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1967

Corte cost., sent. 8 luglio 1967, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1967
Data di deposito
8 luglio 1967
Data di decisione
26 giugno 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:96

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4679

L'imposizione del "previo versamento della somma indicata nell'atto d'ingiunzione" (disposta dall'art. 84, terzo co., cod. della navigazione) costituisce una applicazione del solve et repete, incompatibile con il principio di uguaglianza, col diritto di agire in giudizio e con l'inammissibilita' di limitazioni al diritto stesso e non giustificabile dallo scopo di scoraggiare l'eventuale intento dilatorio di chi, agendo in opposizione, si serve di un mezzo per instaurare un giudizio ordinario: tale disposizione e' pertanto illegittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. Per illegittimita' conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la identica disposizione dell'art. 730 cod. nav. relativo alla navigazione aerea e' costituzionalmente illegittimo. Non e' viceversa fondata, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost. la questione della illegittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 84, comma terzo, cod. nav. nella parte in cui esso limita la proponibilita' dell'opposizione contro l'ingiunzione dell'autorita' marittima, per rimborso di spese anticipate o sostenute per conto dei privati, ai motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, perche' la formula dei possibili motivi di opposizione copre ed esaurisce tutte le ipotesi di esercizio del potere ingiuntivo. Secondo i comuni principi di diritto la formula non esclude infatti l'esperibilita' dell'opposizione per motivi attinenti alla forma degli atti e al procedimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 84 del Codice della navigazione, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione";

dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 730 del medesimo Codice, espressa con le stesse parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione";

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 14 febbraio 1966 del pretore di Civitavecchia, sulla legittimità costituzionale della restante parte dell'art. 84, terzo comma, del Codice della navigazione, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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