Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1967

Corte cost., sent. 8 luglio 1967, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/1967
Data di deposito
8 luglio 1967
Data di decisione
26 giugno 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 108, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 77, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 4676

Le disposizioni di cui all'art. 77 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (t.u. della legge sulla caccia) e di cui all'art. 108 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. delle leggi comunale e provinciale), con l'attribuire rispettivamente al Prefetto ed al Sindaco il potere di fissare entro i limiti minimo e massimo della pena stabilita dalla legge la misura della somma da pagare a titolo di oblazione, non ledono in alcun modo il principio di eguaglianza, ma soddisfano alla inderogabile esigenza dell'ordinamento di adeguare la norma generale alle particolarita' di ciascun caso concreto: il che e' indispensabile proprio per realizzare nei suoi veri termini il principio di eguaglianza, che, nei casi in questione, si risolve in un principio di giusta proporzione. Cfr.: sent. n. 25/67

Massima n. 4677

La funzione di adattamento della norma generale al caso concreto trova peculiare espressione nel potere del giudice di fissare la pena fra il minimo ed il massimo edittale, ma si svolge largamente anche nel campo amministrativo, e, se non puo' escludersi che il potere discrezionale si esplichi talvolta in modo erroneo o addirittura ingiusto, questa e' pero' una eventualita' del momento applicativo per la quale valgono i rimedi stabiliti dalla legge, non un motivo di illegittimita' della norma che in via generale attribuisce il potere.

Massima n. 4678

La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 77 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (t.u. della legge sulla caccia), secondo la quale il Prefetto puo' respingere la domanda di oblazione nei casi di speciale gravita', non contrasta con l'art. 102 della Costituzione, in quanto il potere attribuito all'autorita' amministrativa, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima e al fuori del processo giurisdizionale; non contrasta con l'art. 25 Cost., in quanto, ove non sia accolta l'istanza di oblazione, l'esame del caso, lungi dall'esserne distolto, viene portato davanti al giudice naturale, proprio per l'attuazione di una degna tutela; ne' contrasta, infine, con l'art. 3 della Costituzione per le stesse ragioni per le quali non si e' ritenuta fondata la questione relativa al potere di fissare la somma da pagare fra il minimo ed il massimo della pena stabilita dalla legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 (oblazione per le contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), in riferimento agli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione, sollevata dal pretore di Narni con ordinanza del 18 gennaio 1966;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (oblazione per le contravvenzioni ai regolamenti comunali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di Orvieto con sei ordinanze del 5 febbraio 1966.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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