Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1967

Corte cost., sent. 3 luglio 1967, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/1967
Data di deposito
3 luglio 1967
Data di decisione
15 giugno 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:80

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 260 del 27 maggio 1949

Parametri

Massime

Massima n. 4653

Non e' fondata - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, parte prima, legge 27 maggio 1949 n. 260, che, in materia di solennita' civili, mentre prevede la riduzione dell'orario dei pubblici uffici, non dispone la proroga al giorno successivo dei termini processuali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente "disposizioni in materia di ricorrenze festive", sollevata dal Tribunale di Campobasso con ordinanza del 20 marzo 1966, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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