Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1967
Corte cost., sent. 3 luglio 1967, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1967
- Data di deposito
- 3 luglio 1967
- Data di decisione
- 15 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 260 del 27 maggio 1949
Parametri
Massime
Massima n. 4653
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, parte prima, legge 27 maggio 1949 n. 260, che, in materia di solennita' civili, mentre prevede la riduzione dell'orario dei pubblici uffici, non dispone la proroga al giorno successivo dei termini processuali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente "disposizioni in materia di ricorrenze festive", sollevata dal Tribunale di Campobasso con ordinanza del 20 marzo 1966, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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