Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1967

Corte cost., sent. 4 febbraio 1967, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1967
Data di deposito
4 febbraio 1967
Data di decisione
1° febbraio 1967
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 68, comma 2, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
  • art. 67, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
  • art. 67, comma 2, legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
  • legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 77 del 11 marzo 1966

Parametri

Massime

Massima n. 4501

Secondo un principio, ispirato dall'esigenza (fondamentale anche per la retta esplicazione dell'autonomia) di limitare le spese per l'istituenda nuova regione, e sancito, oltre che dall'ultimo comma dell'VIII disposizione finale della Costituzione, dall'art. 67 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, per la prima costituzione dei propri uffici la Regione puo' procedere ad assunzioni dirette di personale solo eccezionalmente e nella obiettiva e comprovata impossibilita' di utilizzare personale comandato da comuni, provincie e Stato. Da tale regola peraltro non si discosta l'art. 1 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'11 marzo 1966 (col n. 77 bis), il quale anzi, imponendo l'osservanza della precedente legge regionale n. 3 del 1964, fa ad essa espressamente richiamo. Ne' puo' dirsi che la norma costituzionale sia violata dalla mancata specificazione, nella legge regionale, del personale da richiedere a comando e del personale da assumere direttamente. La legge regionale non viola neppure il secondo comma dello stesso art. 67 dello Statuto, giacche' predisponendo (mediante la determinazione legislativa delle tabelle) un quadro generale del personale provvisorio, non sottrae al Consiglio regionale la competenza a determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali da richiedere in comando.

Massima n. 4502

Non e' esatto affermare che dalla mancata previsione di un termine alla disciplina provvisoria consegua la corresponsione al personale di primo impiego, per un tempo indefinito, della indennita' prevista dall'art. 4 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 21 novembre4 1964, n. 3; infatti, come risulta dal secondo comma dello stesso art. 4 della legge citata, nonche' dall'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1966, n. 11, l'indennita' di primo impiego e' limitata nel tempo. Pertanto, deve ritenersi insussistente il denunciato contrasto con l'art. 68, secondo comma, dello Statuto, secondo il quale il trattamento del personale regionale deve uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed economico del personale statale.

Massima n. 4503

La prevalenza del personale direttivo e di concetto nei contingenti numerici provvisori del personale regionale di cui alla legge regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'11 marzo 1966 col n. 77 bis, e' determinata da una ragionevole valutazione che, nell'esercizio dei suoi poteri, la Regione ha fatto delle esigenze connesse allo svolgimento delle sue competenze istituzionali. La legge regionale non viola percio' l'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 4500

Non e' causa di inammissibilita' dell'impugnativa di una legge regionale la circostanza della mancata impugnazione da parte del Governo di precedenti leggi della stessa Regione.

Massima n. 4498

Ai sensi dell'art. 127, comma terzo, Cost., il rinvio di una legge al consiglio regionale deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri e non dal Presidente del Consiglio.

Massima n. 4499

Qualora dopo il rinvio di una legge al consiglio regionale da parte del Governo la legge sia stata riapprovata ed il Governo abbia promossa la questione di legittimita' dinanzi la Corte costituzionale, gli effetti del rinvio sono completamente esauriti onde la valutazione della legittimita' del provvedimento che lo dispone e' del tutto irrilevante.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni di inammissibilità opposte dalla difesa della Regione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 26 marzo 1966, relativa alla legge regionale Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'11 marzo 1966 col n. 77 bis sui "contingenti numerici provvisori del personale regionale", in riferimento agli artt. 67, primo e secondo comma, e 68, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed all'articolo 97, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI -ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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