Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1967

Corte cost., sent. 9 giugno 1967, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1967
Data di deposito
9 giugno 1967
Data di decisione
1° giugno 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 177-bis, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4628

L'art. 177 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che la formalita' dell'avviso di procedimento all'imputato residente all'estero non sospende ne' ritarda il procedimento, non viola il primo comma dell'art. 3 della Costituzione. E cio' perche', il fatto di risiedere all'estero, pone l'imputato in una situazione obiettivamente diversa, la quale per il principio della territorialita' della giurisdizione, determina l'impossibilita' di notificargli gli atti nelle forme ordinarie e, quindi, la necessita', per il legislatore, di predisporre discrezionalmente una disciplina particolare, atta a consentire l'esercizio del diritto di difesa.

Massima n. 4629

L'art. 177 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che la formalita' dell'avviso di procedimento all'imputato residente all'estero, non sospende ne' ritarda il procedimento, e' costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei limiti in cui consente al giudice di emettere il decreto di cui all'art. 170 stesso codice (irreperibilita') prima che sia trascorso un congruo termine per la elezione di domicilio da parte dell'imputato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale, nei limiti in cui consente al giudice di emettere il decreto di cui all'art. 170 dello stesso Codice, prima che sia trascorso un congruo termine per la elezione di domicilio da parte dell'imputato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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