Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1967
Corte cost., sent. 9 giugno 1967, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1967
- Data di deposito
- 9 giugno 1967
- Data di decisione
- 1° giugno 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 177-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4628
L'art. 177 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che la formalita' dell'avviso di procedimento all'imputato residente all'estero non sospende ne' ritarda il procedimento, non viola il primo comma dell'art. 3 della Costituzione. E cio' perche', il fatto di risiedere all'estero, pone l'imputato in una situazione obiettivamente diversa, la quale per il principio della territorialita' della giurisdizione, determina l'impossibilita' di notificargli gli atti nelle forme ordinarie e, quindi, la necessita', per il legislatore, di predisporre discrezionalmente una disciplina particolare, atta a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Massima n. 4629
L'art. 177 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che la formalita' dell'avviso di procedimento all'imputato residente all'estero, non sospende ne' ritarda il procedimento, e' costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei limiti in cui consente al giudice di emettere il decreto di cui all'art. 170 stesso codice (irreperibilita') prima che sia trascorso un congruo termine per la elezione di domicilio da parte dell'imputato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale, nei limiti in cui consente al giudice di emettere il decreto di cui all'art. 170 dello stesso Codice, prima che sia trascorso un congruo termine per la elezione di domicilio da parte dell'imputato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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