Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1967

Corte cost., sent. 4 febbraio 1967, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1967
Data di deposito
4 febbraio 1967
Data di decisione
1° febbraio 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 1859 del 30 dicembre 1962
  • art. 4, legge n. 1859 del 30 dicembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 4492

La norma sulla gratuita' dell'istruzione superiore di cui all'art. 34 secondo comma della Costituzione ha natura precettiva nel senso dell'affermazione di un principio immanente che, pur dovendo essere poi articolato in norme di attuazione, di queste vincola a priori il contenuto.

Massima n. 4493

La Costituzione ha confermato i principi generali della obbligatorieta' e della gratuita' dell'istruzione inferiore gia' enunciati nella legislazione precedente, inquadrandoli peraltro in un rinnovato sistema, di cui risultano componenti le provvidenze (borse di studio, assegni) atte a favorire l'accesso ai gradi piu' alti degli studi da parte degli scolari capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 34 secondo e terzo comma cpv.).

Massima n. 4494

Al termine "istruzione" quale espresso nella norma di cui all'art. 34, secondo comma, della Costituzione agli effetti della gratuita' della prestazione, non puo' attribuirsi un significato diverso e piu' ampio di quello proprio dell'insegnamento inteso quale attivita' del docente diretta ad impartire cognizioni, ed e' di conseguenza da escludere che in questo ultimo possano comprendersi come prestazioni d'obbligo ad esso inerenti in senso proprio anche prestazioni quali la fornitura dei libri scolastici che, se si collegano all'insegnamento e lo coadiuvano, non rientrano strettamente e propriamente nell'ambito del pubblico servizio scolastico e della correlativa prestazione amministrativa. L'assunzione del servizio stesso da parte dello Stato e la sua organizzazione esaurisce cosi' la prestazione mediante la messa a disposizione degli ambienti scolastici, degli insegnamenti e di tutto cio' che direttamente inerisce a tali elementi organizzativi. L'art. 4 della legge n. 1859 del 1962 che stabilisce l'esonero dal pagamento di tasse e dal versamento di qualsiasi contributo per la frequenza della scuola media obbligatoria, attua pertanto il precetto della gratuita' dell'istruzione ed e' infondata la questione di legittimita' sollevata in relazione all'art. 34 secondo comma della Costituzione.

Massima n. 4495

Il diritto all'istruzione, quale e' inteso nel sistema della Costituzione non e' vincolato da corrispondenti doveri da parte dei genitori, e l'art. 30 Cost. addita, a proposito dell'istruzione, il binomio dovere-diritto come operante nel campo dei rapporti etico-sociali che trovano nella famiglia il loro fondamentale ambiente e movente. Deve pertanto rimanere nel campo dell'istruzione un margine per l'adempimento, anche oneroso, da parte dei genitori, del cennato dovere, che si articola nelle attivita' accessorie ed ausiliarie e quelle essenziali. Le conseguenze dell'incidenza soggettiva, ovviamente variabile, del relativo peso economico sono temperate dalle provvidenze atte ad agevolare con misure economiche i compiti della famiglia di cui all'art. 31 Cost., che si concretano nel campo dell'istruzione nei Patronati scolastici, i cui crescenti interventi a favore degli alunni, sono inquadrati nel piano di sviluppo economico come attivita' non discrezionali bensi' imposte dai fini propri dell'istituto e promanano da norme, a partire da quella dell'art. 9 della legge n. 1859 del 1962, rispondenti anche nella loro formulazione letterale alla Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro il citato art. 9 in relazione all'art. 34 secondo comma della Costituzione.

Massima n. 4496

L'obbligatorieta' dell'adempimento del dovere di istruire i figli non e' sancito dall' art. 8 della legge n. 1859 del 1962 in relazione all'art. 731 C.P. come incondizionato comando valevole per ogni caso, in quanto l'ipotesi contravvenzionale ivi prevista per gli inadempienti perde il carattere di illegittimita' in presenza di cause che, nella valutazione del giudice, dimostrino inattuabile l'obbligo stesso; il che conduce, nei casi di contingente insufficienza delle provvidenze di cui all'art. 31 Cost. ad un ragionevole contemperamento tra esercizio di un diritto e adempimento di un dovere.

Massima n. 4497

La distribuzione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di sposta dalla legge 10 agosto 1964 non comporta la violazione del principio di eguaglianza in relazione alla mancata estensione del beneficio agli alunni della scuola media d'obbligo, trattandosi di una provvidenza settoriale indirizzata a beneficio di soggetti posti in particolare situazione scolastica, come tale considerata con provvedimento autonomo e subordinata ad una valutazione della possibilita' di attuazione offerta sia dalle condizioni di bilancio sia dall'indirizzo di politica generale, entrambi riservati al razionale giudizio e alle determinazioni del legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro gli artt. 4 e 9 della legge n. 1859 del 1962 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 della legge 30 dicembre 1962, n. 1859, concernente "Istituzione e regolamento della scuola media statale", in relazione agli artt. 34, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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