Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1967

Corte cost., sent. 5 maggio 1967, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/1967
Data di deposito
5 maggio 1967
Data di decisione
27 aprile 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 4, regio decreto legge n. 436 del 15 marzo 1927

Parametri

Massime

Massima n. 4606

La norma dell'art. 7, quarto comma, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, non contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza. Il procedimento e' informato ad esigenze di rapidita' e l'onere del pagamento preventivo tende ad escludere che l'opposizione sia un pretesto per ritardare il versamento del prezzo del bene acquistato. Benche' dopo il decreto di sequestro non vi sia ancora l'accertamento definitivo dell'obbligo, tuttavia l'atto scritto, la registrazione del privilegio e la presenza del veicolo sono indici di fondatezza della pretesa avanzata dal venditore precedente; percio', pur non potendosi escludere una responsabilita' del venditore per vizi occulti, non e' irragionevole ne' ingiusta una legge che, esigendo il pagamento preventivo, non distingue fra abbienti e non abbienti, esigendo da costoro una prestazione cui si erano visibilmente impegnati.

Massima n. 4607

La norma dell'art. 7, comma quarto, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, non contrasta con l'art. 24 Cost., rendendo illusorio, a somiglianza di quanto accadeva con il solve et repete, il diritto di difesa. Ed invero la sospensione del procedimento non si presenta quale effetto tipico e necessario dell'opposizione. L'opposizione compie il suo corso, indipendentemente dalla sospensione degli atti esecutivi e non occorre alcun pagamento preventivo perche' le ragioni dell'opponente siano vagliate dal giudice. Il diritto di difesa deve potersi esercitare anche nella fase esecutiva, ma cio' non significa che il procedimento esecutivo debba arrestarsi dinanzi ad una qualsiasi opposizione. Quando chi procede e' forte di titoli o di documenti di immediata efficacia, anche a lui puo' essere dovuta una qualche garanzia per la sospensione degli atti, garanzia che nel procedimento su autoveicoli e' rappresentata appunto dal preventivo pagamento delle rate pregresse, che costituisce anche un freno alle opposizioni avventate di chi ha una posizione processuale decisamente compromessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'articolo 7 del R. D. L. 15 marzo 1927, n. 436 (recante norme sulla "disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli"), proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze del Pretore di Catania citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze