Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1967
Corte cost., sent. 5 maggio 1967, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1967
- Data di deposito
- 5 maggio 1967
- Data di decisione
- 27 aprile 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 4, regio decreto legge n. 436 del 15 marzo 1927
Parametri
Massime
Massima n. 4606
La norma dell'art. 7, quarto comma, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, non contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza. Il procedimento e' informato ad esigenze di rapidita' e l'onere del pagamento preventivo tende ad escludere che l'opposizione sia un pretesto per ritardare il versamento del prezzo del bene acquistato. Benche' dopo il decreto di sequestro non vi sia ancora l'accertamento definitivo dell'obbligo, tuttavia l'atto scritto, la registrazione del privilegio e la presenza del veicolo sono indici di fondatezza della pretesa avanzata dal venditore precedente; percio', pur non potendosi escludere una responsabilita' del venditore per vizi occulti, non e' irragionevole ne' ingiusta una legge che, esigendo il pagamento preventivo, non distingue fra abbienti e non abbienti, esigendo da costoro una prestazione cui si erano visibilmente impegnati.
Massima n. 4607
La norma dell'art. 7, comma quarto, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, non contrasta con l'art. 24 Cost., rendendo illusorio, a somiglianza di quanto accadeva con il solve et repete, il diritto di difesa. Ed invero la sospensione del procedimento non si presenta quale effetto tipico e necessario dell'opposizione. L'opposizione compie il suo corso, indipendentemente dalla sospensione degli atti esecutivi e non occorre alcun pagamento preventivo perche' le ragioni dell'opponente siano vagliate dal giudice. Il diritto di difesa deve potersi esercitare anche nella fase esecutiva, ma cio' non significa che il procedimento esecutivo debba arrestarsi dinanzi ad una qualsiasi opposizione. Quando chi procede e' forte di titoli o di documenti di immediata efficacia, anche a lui puo' essere dovuta una qualche garanzia per la sospensione degli atti, garanzia che nel procedimento su autoveicoli e' rappresentata appunto dal preventivo pagamento delle rate pregresse, che costituisce anche un freno alle opposizioni avventate di chi ha una posizione processuale decisamente compromessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'articolo 7 del R. D. L. 15 marzo 1927, n. 436 (recante norme sulla "disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli"), proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze del Pretore di Catania citate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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