Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1967
Corte cost., sent. 5 maggio 1967, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1967
- Data di deposito
- 5 maggio 1967
- Data di decisione
- 27 aprile 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 123, comma 1, codice civile (disposizioni di attuazione del)
- art. 123, comma 2, codice civile
- art. 271, codice civile (disposizioni di attuazione del)
Parametri
Massime
Massima n. 4603
Non e' esatto che per effetto del termine di cui all'art. 271 del codice civile e dell'eliminazione della norma che limitava i casi in cui i nati anteriormente al 1 luglio 1939 potevano esperire l'azione di riconoscimento della paternita' naturale (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 123 delle disp. att. cod. civ.) si sia determinata una ingiustificata discriminazione fra i nati anteriormente al 1 luglio 1939 e quelli nati successivamente: fin dall'entrata in vigore della Costituzione, infatti, anche i i primi potevano promuovere tale azione neglu stessi casi, stante l'incostituzionalita' della norma ostativa.
Massima n. 4604
Se non e' contestabile che l'art. 30, ultimo comma, della Costituzione ha inteso innovare alla precedente normazione in materia di riconoscimento della paternita' naturale nel senso di meglio assicurare la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio, e correlativamente di estendere i casi di ricerca della paternita', e' altresi' indubbio che la portata di tale norma si arresta al punto in cui la protezione della prole naturale si palesi incompatibile con i diritti della famiglia legittima. Pertanto, l'apposizione di un termine come quello stabilito dall'art. 271, cod. civ., entro il quale sia da esperire l'azione di riconoscimento, non puo' ritenersi sottratta al potere conferito al legislatore dallo stesso ultimo comma dell'articolo citato di determinare i limiti entro cui contenere la ricerca della paternita'. Cio' anche in considerazione del fatto che il termine previsto dalla norma impugnata non appare incongruo per quanto riguarda la sua misura. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 271 cod. civ., per violazione degli artt. 3 e 30 Cost.
Massima n. 4605
La sentenza n. 7 del 1963, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 123, primo e secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, nulla ha statuito circa la decorrenza del termine di decadenza dell'azione di riconoscimento della paternita' da parte dei nati prima del 1 luglio 1939. La questione relativa alla decorrenza di tale termine deve essere percio' decisa dal giudice del merito, alla luce dei principi che la Corte costituzionale ha avuto piu' volte occasione di enunciare per quanto attiene agli effetti delle proprie pronuncie di accoglimento. Questi effetti non sono paragonabili a quelli dello jus superveniens, poiche' la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale inficia fin dall'origine (o fin dalla emanazione della Costituzione per le leggi a questa anteriori) la disposizione impugnata. Pertanto le pronuncie stesse fanno sorgere l'obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme di legge dichiarate illegittime di non applicarle, a meno che i rapporti cui esse si riferiscono debbano ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente non piu' suscettibili di alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili in materia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
disposta la riunione dei due giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Tribunale di Roma con ordinanza 8 novembre 1965 e dal Tribunale di Torino con ordinanza 28 maggio 1965, dell'art. 271 del Codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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