Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1967

Corte cost., sent. 24 aprile 1967, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1967
Data di deposito
24 aprile 1967
Data di decisione
12 aprile 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 4593

La Corte costituzionale, per individuare esattamente la questione ad essa sottoposta, se si tratta di norme incriminatrici, non puo' non fare riferimento alla imputazione che ha provocato il procedimento a quo.

Massima n. 4594

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 13 della Costituzione. Alla base della legittimita' della norma impugnata c'e', infatti, il dovere del cittadino di collaborare con l'autorita' di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillita': dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte nell'art. 23 della Costituzione, che consente di imporre prestazioni personali e patrimoniali in base alla legge. Ne' si puo' dire che la facolta' riconosciuta all'autorita' di p.s. possa tramutarsi in arbitrio perche' il provvedimento relativo non sfugge ai rimedi giurisdizionali che impediscono l'esercizio di quella facolta' fuori dei casi che attengono ai fini che la polizia e' autorizzata a perseguire, e in maniera non conforme al decoro e alla dignita' del cittadino.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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