Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1967
Corte cost., sent. 24 aprile 1967, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1967
- Data di deposito
- 24 aprile 1967
- Data di decisione
- 12 aprile 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 4593
La Corte costituzionale, per individuare esattamente la questione ad essa sottoposta, se si tratta di norme incriminatrici, non puo' non fare riferimento alla imputazione che ha provocato il procedimento a quo.
Massima n. 4594
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 13 della Costituzione. Alla base della legittimita' della norma impugnata c'e', infatti, il dovere del cittadino di collaborare con l'autorita' di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillita': dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte nell'art. 23 della Costituzione, che consente di imporre prestazioni personali e patrimoniali in base alla legge. Ne' si puo' dire che la facolta' riconosciuta all'autorita' di p.s. possa tramutarsi in arbitrio perche' il provvedimento relativo non sfugge ai rimedi giurisdizionali che impediscono l'esercizio di quella facolta' fuori dei casi che attengono ai fini che la polizia e' autorizzata a perseguire, e in maniera non conforme al decoro e alla dignita' del cittadino.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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