Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1967

Corte cost., sent. 21 gennaio 1967, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1967
Data di deposito
21 gennaio 1967
Data di decisione
17 gennaio 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge n. 3134 del 24 dicembre 1928
  • regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933

Parametri

Massime

Massima n. 4488

La legge 24 dicembre 1928, n. 3134, art. 13, nell'affidare al Governo il potere di disciplinare con nuove norme la materia della bonifica idraulica ed agraria e della trasformazione fondiaria ed agraria, comprendeva nella delega, come parte integrante e necessaria di tale materia, il capitolo relativo ai contributi. E tanto bastava ai fini della legittimita' della delega, giacche' una ulteriore specificazione dei criteri di imposizione e della durata dei contributi non era necessaria nel tempo in cui quella delega venne conferita.

Massima n. 4489

Non puo' essere motivo di illegittimita' di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione l'inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e la fissazione di termini.

Massima n. 4490

Con gli artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla bonifica integrale, e' stato conferito ai Consorzi il potere di imposizione concreta dei contributi, ma il correlativo obbligo di contribuenza deriva dalla legge, come gia' e' stato affermato dalla Corte con la sentenza n. 55 del 1963. Non essendo stati dedotti motivi nuovi o contrastanti con quelli della richiamata sentenza, la questione di legittimita' delle su indicate norme in relazione all'art. 23 della Costituzione e' manifestamente infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, contenente provvedimenti per la bonifica integrale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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