Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1967
Corte cost., sent. 18 aprile 1967, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1967
- Data di deposito
- 18 aprile 1967
- Data di decisione
- 12 aprile 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 231, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 398, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4575
E' costituzionalmente legittimo, in riferimento al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., l'art. 231, primo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce al pretore la potesta' di emettere il decreto di citazione per il giudizio senza compiere atti di istruzione sommaria. L'esercizio di detta potesta' non puo' ritenersi rimesso ad un indiscriminato apprezzamento, ma rientra, come tutte le facolta' attribuite al magistrato dall'ordinamento, nell'ambito del potere-dovere del giudice di provvedere a seguito della valutazione delle varie fattispecie, restando pur sempre condizionato da esigenze obiettive di giustizia.
Massima n. 4576
L'art. 24, secondo comma, Cost., non vieta che l'esercizio del diritto di difesa sia armonizzato con i vari tipi di procedimento compresi nel sistema processuale vigente. E' in particolare compatibile col detto principio costituzionale di differimento, alla fase dibattimentale, dello svolgimento del diritto di difesa nell'ipotesi, preveduta dall'art. 398 c.p.p., in cui il pretore emetta il decreto di citazione per il dibattimento senza procedere al compimento di atti di istruzione sommaria ed alla preventiva contestazione del fatto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le tre cause indicate in epigrafe
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 dello stesso Codice, nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto nei modi ivi indicati, qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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