Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1967

Corte cost., sent. 18 aprile 1967, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/1967
Data di deposito
18 aprile 1967
Data di decisione
12 aprile 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 231, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 398, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4575

E' costituzionalmente legittimo, in riferimento al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., l'art. 231, primo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce al pretore la potesta' di emettere il decreto di citazione per il giudizio senza compiere atti di istruzione sommaria. L'esercizio di detta potesta' non puo' ritenersi rimesso ad un indiscriminato apprezzamento, ma rientra, come tutte le facolta' attribuite al magistrato dall'ordinamento, nell'ambito del potere-dovere del giudice di provvedere a seguito della valutazione delle varie fattispecie, restando pur sempre condizionato da esigenze obiettive di giustizia.

Massima n. 4576

L'art. 24, secondo comma, Cost., non vieta che l'esercizio del diritto di difesa sia armonizzato con i vari tipi di procedimento compresi nel sistema processuale vigente. E' in particolare compatibile col detto principio costituzionale di differimento, alla fase dibattimentale, dello svolgimento del diritto di difesa nell'ipotesi, preveduta dall'art. 398 c.p.p., in cui il pretore emetta il decreto di citazione per il dibattimento senza procedere al compimento di atti di istruzione sommaria ed alla preventiva contestazione del fatto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le tre cause indicate in epigrafe

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 dello stesso Codice, nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto nei modi ivi indicati, qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze