Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1967
Corte cost., sent. 18 aprile 1967, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1967
- Data di deposito
- 18 aprile 1967
- Data di decisione
- 12 aprile 1967
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 70, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
- art. 86, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 5 aprile 1951
- art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 4573
Il T.U. approvato con decreto 20 agosto 1960 n. 3 del Presidente della Regione siciliana e' atto non avente forza di legge trattandosi di semplice compilazione o riproduzione non innovativa ne' ricettiva delle disposizioni in materia di elezioni comunali contenute nelle leggi dello Stato. E' pertanto inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 70 del citato T.U. in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 4574
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione comporta che a parita' di situazioni deve corrispondere parita' di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obbiettivamente diverse; spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parita' o diversita' delle situazioni, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonche' degli altri principi costituzionali. Il fatto che colui che commette reato sottoscrivendo piu' di una lista di candidature per le elezioni comunali sia punito con pena edittale piu' grave (reclusione fino a due anni e multa fino a l. 20.000 ex artt. 86 T.U. 5 aprile 1951 e 93 T.U. 16 maggio 1960 n. 570) di quella prevista per l'elettore che commetta la stessa infrazione in occasione delle elezioni politiche (reclusione fino a tre mesi ovvero multa sino a l. 10.000 ex art. 106 T.U. 30 marzo 1957 n. 361) non costituisce violazione del principio di eguaglianza poiche', accanto ai punti di accostamento che indubbiamente sussistono fra i detti reati, vi e' il dato ben cognito che le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti, circostanze, situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento. Sussiste pertanto fra le dette fattispecie delittuose una qualche diversificazione che rende non irrazionale una normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 86 D.P.R. 5 aprile 1951 n. 203 e 93 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui giudizi indicati in epigrafe: a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dalle ordinanze del Tribunale, con riferimento all'art. 70 del T.U. approvato con decreto 20 agosto 1960, n. 3, del Presidente della Regione siciliana;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 86 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, e 93 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sulla elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sollevate con le ordinanze del Pretore e del Tribunale di Caltanissetta in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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