Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1967

Corte cost., sent. 18 aprile 1967, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1967
Data di deposito
18 aprile 1967
Data di decisione
12 aprile 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:44

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 4 maggio 1966
  • art. 2, legge n. 929 del 21 giugno 1942

Parametri

Massime

Massima n. 4568

La disciplina dei marchi (assunto questo termine in un senso generico, comprensivo dei vari istituti designati dalla vigente legislazione con denominazioni molteplici, come quelle di marchi di imprese, marchi collettivi, denominazioni di origine, o denominazioni di provenienza, e con funzioni in parte diverse, e cioe' o prevalentemente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, o invece di certificazione della qualita' del prodotto avente lo scopo, almeno in via principale, di garanzia del consumatore) non puo' che essere disposta in modo unitario, sul piano nazionale, anche per i riflessi che essa ha nel commercio internazionale e in quello comunitario, e quindi deve trovare regolamentazione esclusiva per opera delle autorita' statali. Ne consegue che tale disciplina non rientra nella materia affidata alla competenza legislativa della Regione siciliana dall'art. 14, lett. e dello Statuto.

Massima n. 4569

Non e' da escludere che la Regione siciliana, quale titolare dell'interesse voluto assicurare dall'art. 14, lett. e, Statuto, possa ritenersi abilitata a richiedere in nome proprio "brevetti per appositi marchi", ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1942, n. 929, per poi concederne l'uso a produttori o commercianti.Ma la condizione necessaria perche' l'assunzione di tale compito possa avvenire validamente e' che la Regione agisca ponendosi su di un piano di assoluta parita' con qualsiasi altro ente o associazione. Ne consegue che la Regione e' priva di qualsiasi potere di coazione sui produttori per indurli a richiedere la protezione da essa organizzata; che l'attivita' da essa svolta deve conformarsi ad ogni specie di modalita' prescritte dalle leggi nazionali per ottenere la registrazione del marchio proposto; che non si potranno apportare modifiche alle denominazioni di prodotti tipici della stessa Regione i quali siano gia' oggetto di specifica protezione etc..

Massima n. 4570

La legge regionale siciliana sul "marchio di qualita' e propaganda dei prodotti siciliani" nessun altro rilievo giuridico puo' assumere se non quello di predisporre, ai soli fini interni, le attivita' necessarie a rendere possibile la preservazione di una valida domanda per l'ottenimento di marchi collettivi. Pertanto le formule che in essa si leggono circa il potere dell'assessore di "autorizzare" l'applicazione del marchio, o di revocarlo, o di decidere i ricorsi avverso il rifiuto di autorizzazione o la revoca, riguardano facolta' esercitabili nei confronti di produttori che, per loro spontanea iniziativa, ovvero a far parte dell'organizzazione che fa capo all'ente titolare del marchio medesimo, e che sono tali da inerire ad ogni struttura organizzativa, comunque costituita, che persegue i fini di cui all'art. 2 della legge 21 giugno 1942, n. 929. Ove la legge impugnata sia cosi' intesa e' da dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti di essa.

Massima n. 4571

La legge regionale siciliana sul "marchio di qualita' e propaganda dei prodotti siciliani", laddove prevede l'espletamento dei controlli nei luoghi ove si effettua il consumo dei prodotti medesimi mediante l'utilizzazione di uffici statali o di enti pubblici, deve essere intesa nel senso che tali controlli non hanno altro oggetto se non la raccolta di notizie e l'espletamento di accertamenti tecnici del genere di quelli che in assenza di norme generali imperative, potrebbero essere svolti anche da privati. Ove la legge 4 maggio 1966 sia cosi' interpretata, va dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale proprio nei confronti di essa.

Massima n. 4572

La legge regionale siciliana del "marchio di qualita' e propaganda dei prodotti siciliani", non puo' arrecare alcun pregiudizio all'unitarieta' della disciplina del commercio estero dello Stato, poiche' la collaborazione che essa prevede sia prestata dall'istituto per il commercio con l'estero e da altri enti alla regione siciliana si rende possibile solo e nella misura in cui intervenga una disposizione in tal senso dal Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.L.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 8. Ove la legge impugnata sia cosi' intesa, e' da dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti di essa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato l'11 maggio 1966 sulla legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 1966, concernente "Marchio di qualità e propaganda dei prodotti siciliani".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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