Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1967
Corte cost., sent. 22 marzo 1967, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1967
- Data di deposito
- 22 marzo 1967
- Data di decisione
- 16 marzo 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:33
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
- legge n. 991 del 9 ottobre 1964
Parametri
Massime
Massima n. 4555
Come gia' deciso con la sentenza di pari data, il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", risulta emanato nel termine di tre mesi fissato al Governo per l'esercizio del potere delegato dalla legge 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella Gazz. Uff. del 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre successivo, e, pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del su indicato provvedimento delegato sollevata in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Massima n. 4556
La questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante 9 ottobre 1964, n.991, e' manifestamente infondata essendo stata gia' risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967, e non essendo stati dedotti nuovi o diversi motivi idonei a modificare la predetta pronuncia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANTALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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