Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1967
Corte cost., sent. 22 marzo 1967, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1967
- Data di deposito
- 22 marzo 1967
- Data di decisione
- 16 marzo 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 203 del 12 aprile 1945
- legge n. 1147 del 23 dicembre 1966
- art. 83, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 83, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 4546
L'emanazione della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, modificatrice delle norme sul contenzioso amministrativo e abolitrice della competenza delle giurisdizioni provinciali amministrative nella materia di tale contenzioso, non determina la necessita' di un riesame, da parte del Consiglio di Stato che, anteriormente all'emanazione di quella legge, l'aveva sollevata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e dell'art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 delle leggi sulle elezioni comunali. Infatti, l'art. 8 della legge stabilisce che questa non ha applicazione per i giudizi che abbiano superato, al momento della sua entrata in vigore, la fase di competenza della giunta.
Massima n. 4547
La Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, quale risulta composta in base all'art. 1 d.lgt. 12 aprile 1945, n. 203, non puo' essere considerata organo giurisdizionale indipendente. Infatti, come gia' nel Consiglio di prefettura, anche nella Giunta provinciale amministrativa la maggioranza e' formata da tre funzionari statali - il prefetto, in veste di presidente, e due appartenenti alla carriera prefettizia - i quali dipendono gerarchicamente dal potere esecutivo. Inoltre il prefetto, in sede locale, e' il principale strumento operativo del governo, dal quale puo' essere discrezionalmente collocato a disposizione o a riposo, mentre gli altri due funzionari sono a loro volta diretti dipendenti del prefetto e da lui vengono, caso per caso, designati a far parte della Giunta. Pertanto l'art. 1 d.lgt. 12 aprile 1945, n. 203 e' in contrasto con l'art. 101, comma secondo, della Costituzione. Cfr.: anche, S. n. 55/1966.
Massima n. 4548
La Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, cosi' come risulta composta in base all'art. 1 d.lgt. 12 aprile 1945, n. 203, non puo' essere considerata organo giurisdizionale imparziale, in quanto e' possibile che la sua mancanza di indipendenza rispetto al governo, dovuta alla presenza, in essa, di tre funzionari statali a questo gerarchicamente subordinati, degeneri appunto in mancanza di imparzialita' per via delle materie che sono attribuite alla sua cognizione, tra le quali rientrano le controversie sulle elezioni amministrative, i provvedimenti delle amministrazioni locali autonome e persino i provvedimenti dell'autorita' governativa locale. Pertanto l'art. 1 d.lgt. 12 aprile 1945, n. 203 e' in contrasto con l'art. 108, comma secondo. della Costituzione. Cfr.: anche, S. n. 55/1966.
Massima n. 4549
L'art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, che prevede la competenza della giunta provinciale amministrativa a conoscere dei ricorsi contro le decisioni dei consigli comunali in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali, impugnato insieme all'art. 1 del d.lgt. 12 maggio 1945, n. 230, che regola la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, non va dichiarato incostituzionale, benche' tale dichiarazione vada emessa per l'altra norma oggetto dell'impugnazione, in quanto esso trova applicazione anche per altre giurisdizioni. Cfr.: S. n. 30/1967 E.
Massima n. 4550
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 D.lgt.l. 12 aprile 1945, n. 203, relativo alla composizione della Giunta provinciale amministrativa, per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, non va estesa in applicazioni riguardanti la competenza delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale e a quelle riguardanti la procedura davanti ad esse, poiche' tali disposizioni trovano applicazione anche per altre giurisdizioni - le prime per la Giunta giurisdizionale amministrativa per la Valle d'Aosta (art. 2 D.legsl. 15 novembre 1946, n. 367), le altre per quest'ultima e per i Tribunali regionali amministrativi di recente istituzione (rispettivamente, art. 5 D.lgsl.cit. e art. 83/11 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto con l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme integrative del decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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