Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1967

Corte cost., sent. 9 marzo 1967, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1967
Data di deposito
9 marzo 1967
Data di decisione
28 febbraio 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:26

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 934 del 2 gennaio 1962

Parametri

Massime

Massima n. 4542

La legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, di carattere eccezionale e transitorio, pone al Governo nell'esercizio del potere legislativo delegato, dei limiti che possono riassumersi nella finalita' di garantire ai lavoratori, anche non iscritti alle associazioni sindacali, minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. Ne consegue che restano fuori dell'ambito della delegazione non soltanto le clausole dei contratti collettivi contrarie a norme imperative di legge, ma anche quelle che non siano necessarie ad assicurare al lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignita' della persona umana o non attengano alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, o non si rivelino strettamente necessarie al conseguimento dei fini che la legge ha voluto perseguire. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 934, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il comma nove dell'art. 41 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di credito 1 agosto 1955, il quale dispone che "il lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei conti, dovra' essere previamente segnalato dalle aziende alle organizzazioni sindacali dei lavoratori" in riferimento agli artt. 1 e 8 della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 e in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. Questo "dovere di avviso", infatti, non appare strettamente necessario al fine di evitare lo sfruttamento fisico e psichico dei dipendenti delle aziende di credito - che e' certamente da porre tra quelli perseguiti dalla legge di delegazione - fine che e' invece direttamente raggiunto mediante le norme sostanziali contenute nel medesimo art. 41.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto legislativo 2 gennaio 1962, n. 934, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il comma nono dell'art. 41 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di credito 1 agosto 1955.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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