Corte costituzionale
Sentenza n. 23/1967
Corte cost., sent. 9 marzo 1967, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/1967
- Data di deposito
- 9 marzo 1967
- Data di decisione
- 28 febbraio 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:23
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 21 del 10 agosto 1965
- legge della Regione siciliana del 18 marzo 1966
- art. 28, legge della Regione siciliana n. 21 del 10 agosto 1965
Parametri
Massime
Massima n. 4532
Il principio della non retroattivita' della legge e' stato costituzionalizzato, nell'art. 25 della Costituzione, soltanto riguardo alla materia penale.
Massima n. 4533
Non e' dato riscontrare alcun vizio di legittimita' costituzionale nel fatto che una legge faccia riferimento ad atti o documenti di carattere amministrativo al fine di stabilire la disciplina di determinati rapporti giuridici, ancorche' cio' possa renderne meno agevole l'interpretazione. (Nella specie la Corte ha ritenuto non fondata la questione sollevata circa la non legittimita' costituzionale della legge regionale siciliana approvata il 18 marzo 1966, interpretativa dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, che ha stabilito il trattamento economico del personale dell'E.S.A con espresso riferimento al regolamento organico e a deliberazioni adottate dall'ente medesimo nei riguardi dei propri dipendenti).
Massima n. 4534
Non viola la disposizione dell'art. 81 della Costituzione la legge regionale la quale non prevedeva la copertura della spesa derivante dalla sua applicazione, ma disponga che detta spesa gravi sul bilancio di un ente pubblico dotato di autonomia finanziaria e di gestione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non violasse l'art. 81 Cost. la legge regionale siciliana approvata il 18 marzo 1966, la quale ha disposto che le nuove spese, conseguenti alla sua attuazione, fossero iscritte nel bilancio dell'E.S.A., avente amministrazione finanziaria distinta da quella regionale, salvi i contributi che la Regione medesima vorra' disporre con altra legge appositamente approvata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni proposte dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, con ricorso del 26 marzo 1966, notificato in pari data al Presidente della Regione siciliana, sulla legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1966, intrepretativa dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, concernente trasformazione dell'E.R.A.S. in E.S.A., in riferimento all'art. 81 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze