Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1967

Corte cost., sent. 9 marzo 1967, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1967
Data di deposito
9 marzo 1967
Data di decisione
28 febbraio 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:23

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 21 del 10 agosto 1965
  • legge della Regione siciliana del 18 marzo 1966
  • art. 28, legge della Regione siciliana n. 21 del 10 agosto 1965

Parametri

Massime

Massima n. 4532

Il principio della non retroattivita' della legge e' stato costituzionalizzato, nell'art. 25 della Costituzione, soltanto riguardo alla materia penale.

Massima n. 4533

Non e' dato riscontrare alcun vizio di legittimita' costituzionale nel fatto che una legge faccia riferimento ad atti o documenti di carattere amministrativo al fine di stabilire la disciplina di determinati rapporti giuridici, ancorche' cio' possa renderne meno agevole l'interpretazione. (Nella specie la Corte ha ritenuto non fondata la questione sollevata circa la non legittimita' costituzionale della legge regionale siciliana approvata il 18 marzo 1966, interpretativa dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, che ha stabilito il trattamento economico del personale dell'E.S.A con espresso riferimento al regolamento organico e a deliberazioni adottate dall'ente medesimo nei riguardi dei propri dipendenti).

Massima n. 4534

Non viola la disposizione dell'art. 81 della Costituzione la legge regionale la quale non prevedeva la copertura della spesa derivante dalla sua applicazione, ma disponga che detta spesa gravi sul bilancio di un ente pubblico dotato di autonomia finanziaria e di gestione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non violasse l'art. 81 Cost. la legge regionale siciliana approvata il 18 marzo 1966, la quale ha disposto che le nuove spese, conseguenti alla sua attuazione, fossero iscritte nel bilancio dell'E.S.A., avente amministrazione finanziaria distinta da quella regionale, salvi i contributi che la Regione medesima vorra' disporre con altra legge appositamente approvata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni proposte dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, con ricorso del 26 marzo 1966, notificato in pari data al Presidente della Regione siciliana, sulla legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1966, intrepretativa dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, concernente trasformazione dell'E.R.A.S. in E.S.A., in riferimento all'art. 81 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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