Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1967
Corte cost., sent. 9 marzo 1967, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1967
- Data di deposito
- 9 marzo 1967
- Data di decisione
- 28 febbraio 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- PAPALDO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3975 del 27 dicembre 1952
Parametri
Massime
Massima n. 4520
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3975, in quanto, ai fini della riforma fondiaria, ha compreso nello scorporo fondi non appartenenti in concreto all'espropriando alla data del 15 novembre 1949.
Massima n. 4521
Ai fini dell'accertamento della consistenza della proprieta' terriera, alla data del 15 novembre 1949, agli effetti dell'espropriazione per riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, le intestazioni catastali non costituiscono per se stesse prova della proprieta' nei confronti del soggetto espropriando.
Massima n. 4522
Nei giudizi incidentali circa la legittimita' costituzionale di decreti presidenziali di espropriazione, emanati in attuazione delle leggi di riforma fondiaria, qualora gli accertamenti compiuti dal giudice "a quo" relativamente alla consistenza della proprieta' terriera privata ed alla rispondenza dei dati catastali alla effettiva situazione e titolarita' dei beni alla data del 15 novembre 1949, siano contenuti in una ordinanza (il che e' sufficiente per l'esame della questione di costituzionalita' dei decreti di esproprio), la dichiarazione di illegittimita' deve essere pronunziata dalla Corte costituzionale con la formula "in quanto" siasi verificata la situazione risultante dall'ordinanza predetta, restando al riguardo impregiudicato il potere decisorio del giudice del merito, anche in ordine alle difese delle parti, volte a contestare la veridicita' degli accertamenti medesimi.
Massima n. 4523
Nei giudizi incidentali sulla legittimita' costituzionale dei decreti di espropriazione in materia di riforma fondiaria, non e' dato alla Corte costituzionale prendere in considerazione le osservazioni enunciate nel giudizio di merito dal consulente tecnico di parte, ne' quello svolto dai difensori circa l'interpretazione di documenti di causa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975, in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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