Corte costituzionale
Sentenza n. 20/1967
Corte cost., sent. 9 marzo 1967, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/1967
- Data di deposito
- 9 marzo 1967
- Data di decisione
- 28 febbraio 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927
Parametri
Massime
Massima n. 4517
Il trattamento giuridico fatto alle cave e quello adottato per le miniere hanno una comune ispirazione, e la coltivazione delle cave assolve a fini di utilita' generale come quella delle miniere; per cui, nel diritto accordato al proprietario del fondo sulla cava che vi affiora, si immedesima una destinazione che lo fa divenire mezzo di realizzazione di un interesse pubblico, e sostanzialmente lo affievolisce.
Massima n. 4518
Le cave, pur costituendo una categoria di beni distinta dalle miniere sono unificate a queste ai fini della disciplina della lavorazione.
Massima n. 4519
La funzione economica-sociale della cave, secondo la valutazione fattane dall'ordinamento giuridico, si differenzia solo quantitativamente da quella che svolgono le miniere; e l'attribuzione al proprietario del fondo di un diritto sulla cava che vi esista, fino a quando l'interesse della produzione cui essa specificatamente serve non ne renda oppurtuna la concessione a terzi, rispecchia la minore intensita' del vantaggio generale che le cave possono rendere, secondo la loro natura, essendosi ritenuta sproporzionata una sottrazione originaria del bene al proprietario del fondo, e viceversa congrua l'assegnazione di un limite al diritto di quel proprietario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 1 luglio 1965 della sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 45 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, relativo alla ricerca e alla coltivazione delle miniere, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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