Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1967
Corte cost., sent. 9 febbraio 1967, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1967
- Data di deposito
- 9 febbraio 1967
- Data di decisione
- 1° febbraio 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:13
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 991 del 9 ottobre 1964
Parametri
Massime
Massima n. 4508
Come gia' deciso con la sentenza n. 163 del 1963, si ha valida prefissione del termine iniziale di esercizio della delegazione legislativa anche quando la data di decorrenza sia fatta coincidere con quella dell'entrata in vigore della legge, purche' sia adempiuto il precetto costituzionale contenuto nell'art. 73, terzo comma, della Costituzione, secondo cui "La legge e' pubblicata subito dopo la promulgazione". Tuttavia l'adempimento di tale precetto non e' prospettabile sotto l'angolo visuale della legittimita' del conferimento della delega, in quanto la legge di delegazione sia stata pubblicata in ritardo, bensi' sotto quello della legittimita' del decreto legislativo, in quanto emanato oltre il termine stabilito in ossequio al disposto contenuto nell'art. 76 della Costituzione. Ma, a questi effetti, non basta che esista un qualsiasi ritardo nella pubblicazione: occorre che il ritardo sia arbitrario, che, cioe', sia tale da indicare uno spostamento dell'inizio del termine di esercizio della delega.
Massima n. 4509
A parte che la legge 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella G.U. il 28 ottobre 1964, non puo' considerarsi pubblicata in ritardo, nulla fa ritenere che l'intervallo tra la data di promulgazione e quella di pubblicazione della legge stessa sia stato preordinato all'effetto di eludere il termine fissato per l'esercizio della delega, ne' puo' dirsi che l'intervallo sia stato tanto lungo da costituire, anche senza ed oltre l'intenzione degli organi governativi, causa di prolungamento del termine stesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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