Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1967

Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1967
Data di deposito
12 luglio 1967
Data di decisione
26 giugno 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 210, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 215, regio decreto n. 1848 del 6 novembre 1926

Parametri

Massime

Massima n. 4715

Il giudizio di rilevanza, anche rispetto a norma abrogata, spetta al giudice a quo, con il solo limite che di esso deve esser data una sufficiente e non contraddittoria motivazione.

Massima n. 4716

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 215 del T.U. di p.s., approvato con r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 e l'art. 210 del successivo T.U. delle medesime leggi approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Le norme indicate, invero, furono emanate all'evidente fine di vietare l'esercizio di ogni e qualsiasi attivita', in forma associata, che il Prefetto ritenesse contraria "all'ordine nazionale dello Stato" o "agli ordinamenti politici costituiti nello Stato" ed e' evidente, quindi, il loro contrasto col nuovo ordinamento costituzionale, nel suo spirito informatore e nei suoi principi fondamentali, e, in particolare, con l'art. 18 della Costituzione, che garantisce la liberta' di associazione dei cittadini. L'illegittimita' delle norme impugnate travolge anche quella parte di esse che consente al Prefetto di ordinare "la confisca dei beni sociali"; non e' necessario percio' richiamare l'art. 42, terzo comma, Cost., che non consente l'espropriazione della proprieta' privata senza indennizzo: una misura come quella prevista dagli articoli indicati, infatti, non trae la sua illegittimita' dal fatto che essa concorre strettamente, insieme con la facolta' di scioglimento, a impedire l'esercizio di una facolta' fondamentale quale quella di associazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e dell'art. 210 del successivo Testo unico delle medesime leggi, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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