Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1967
Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1967
- Data di deposito
- 12 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 226, codice della navigazione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 631 del 28 giugno 1949
Parametri
Massime
Massima n. 4709
L'art. 226 del Codice della navigazione, rinviando al regolamento tutta la disciplina dell'autorizzazione per i servizi di trasporto, rimorchio e traino non soggetti a concessione, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, per violazione della riserva di legge, in quanto la norma denunciata, interpretata -come deve essere- non isolatamente ma nel contesto del sistema in cui e' inserita, non puo' essere intesa nel senso dell'attribuzione al Governo di un'attivita' regolamentare libera da ogni vincolo. Nel sistema del Codice i poteri dell'autorita' preposta alla navigazione sono preordinati alla sicurezza dell'esercizio, al corretto uso dei beni pubblici ed al rispetto del regime di essi, e, pertanto, l'autorizzazione non potrebbe essere negata senza motivazione ne' i motivi del diniego potrebbero essere fondati sopra ragioni arbitrarie o diverse da quelle imposte dai particolari fini di pubblico interesse in vista dei quali le limitazioni dell'uso pubblico possono essere imposte.
Massima n. 4710
L'art. 226 del Codice della Navigazione, rinviando al regolamento la disciplina dell'autorizzazione per i servizi di trasporto, rimorchio e traino non soggetti a concessione, non contrasta, sotto il profilo della carenza di una formale garanzia, con l'art. 4 della Costituzione, giacche' la disciplina dell'attivita' privata, quando sia disposta, nei modi di legge, a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, non pone illegittime remore al diritto di scelta dell'attivita' lavorativa.
Massima n. 4711
E' inammissibile la questione di costituzionalita' del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, con cui venne approvato il regolamento per la navigazione interna, trattandosi di un atto non avente forza di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P. 28 giugno 1949, n. 631, con cui fu approvato il regolamento per la navigazione interna;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 226 e 1331 del Codice della navigazione in riferimento agli artt. 4, 41, secondo comma, 76, 77, 87 e 89 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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