Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1967
Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1967
- Data di deposito
- 12 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 4707
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del primo, secondo e terzo comma dell'art. 31 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) proposta in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione sotto il profilo che sussisterebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra i cittadini che ricevono per successione una azienda e quelli che ereditano beni di altra natura, in quanto, ai fini del computo della percentuale relativa alla presunta esistenza di mobili, gioielli e denaro, le aziende vengono valutate al netto della passivita' e gli altri beni al lordo. E cio' perche' l'azienda e' costituita da un complesso di attivita' alle quali fa riscontro un complesso di passivita', sicche' il valore venale di essa - che e' quello sul quale va commisurata l'imposta di successione - si riduce alla differenza tra attivo e passivo. Diversa e' la situazione per gli altri beni, nei quali le passivita', ricollegate al patrimonio soltanto sotto l'aspetto soggettivo, non hanno vera rilevanza nella stima del valore intrinseco del bene. La presunzione della esistenza di mobili, gioielli e denaro, poi, non viola il principio della capacita' contributiva, perche' fondata sulla comune esperienza e risponde a principi di logica tanto rilevanti da legittimare la certezza giuridica della esistenza dei beni facilmente occultabili, sfuggenti a qualsiasi accertamento fiscale e di valore difficilmente valutabile. E per il legislatore sussisteva la necessita' di rendere precisa la pretesa tributaria, sollecita la riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo, secondo e terzo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, "legge tributaria sulle successioni" sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione con ordinanze del 22 febbraio 1966 della Corte d'appello di Milano e del 17 maggio 1966 della Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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