Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1967
Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1967
- Data di deposito
- 12 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
- decreto ministeriale del 29 settembre 1965
Parametri
Massime
Massima n. 4698
Le questioni di legittimita' costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini, ed aceti", sollevate con riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione, in quanto la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, sarebbe stata pubblicata in ritardo ed in quanto la legge delegata sarebbe stata emanata oltre il termine di tre mesi fissato con la legge delega, sono manifestamente infondate per essere state gia' decise, nel senso della non fondatezza, con le sent. nn. 13/1967, 32/1967 e 33/1967.
Massima n. 4699
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo comma del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, il quale, imponendo l'istituzione di un registro di carico e scarico per l'introduzione e l'estrazione dei mosti, filtrati dolci, vini, ecc., avrebbe esorbitato, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, dai limiti della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, deve essere dichiarata non fondata in quanto l'impugnata disposizione e' strettamente aderente al n. 3 dell'art. 2 della legge di delegazione 9 ottobre 1964, n. 991, che prevede la predisposizione di cautele per impedire frodi e facilitare il controllo; e non v'e' dubbio che la tenuta dei registri di carico e scarico, imposta per le grandi cantine e per gli stabilimenti, e' uno dei mezzi precipui per rendere possibile la prevenzione e il controllo.
Massima n. 4700
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 lett. a del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega, nel senso che il Governo, unica autorita' delegata, avrebbe subdelegato ai Ministri dell'agricoltura e della sanita' la competenza di stabilire i limiti dei componenti dei mosti e dei vini in relazione ai risultati della sperimentazione, deve ritenersi infondata in quanto la previsione contenuta nella legge delegata non costituisce il conferimento di una subdelega, bensi' il riconoscimento di un potere spettante all'autorita' amministrativa in un settore normativo che non ha carattere legislativo nel quale era necessario dettare disposizioni di carattere tecnico in conformita' con i criteri della legge ed in armonia con i risultati della sperimentazione.
Massima n. 4701
E' inammissibile la questione di costituzionalita' del D.M. 29 settembre 1965: "Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini e nell'aceto", trattandosi di un atto non avente forza di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione sollevata nei confronti del D. M. 29 settembre 1965: "Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini e nell'aceto";
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione, con le ordinanze predette, per il denunziato ritardo nella pubblicazione della legge di delegazione e nella emanazione del decreto delegato;
3) dichiara non fondate le questioni sollevate circa la legittimità costituzionale degli artt. 35, secondo comma, e 23, lettera a), del menzionato decreto 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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