Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1967

Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/1967
Data di deposito
12 luglio 1967
Data di decisione
26 giugno 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 19 marzo 1955

Parametri

Massime

Massima n. 4695

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in riferimento all'art. 112 della Costituzione. La facolta' riconosciuta all'ispettore del lavoro, invero, di ordinare al datore di lavoro che non ottemperi agli obblighi che la legge gli impone di procedere alla "regolarizzazione" e l'obbligo del P.M. di esercitare l'azione penale si muovono in campi diversi. L'ispettore del lavoro non e' soltanto un ufficiale di polizia giudiziaria, ma e', in primo luogo, un organo di vigilanza sull'esecuzione della legislazione sociale, che svolge notevoli attivita' nell'ambito amministrativo, con ampi poteri discrezionali, fino all'emanazione di disposizioni esecutive in materia di infortuni tutte le volte che le leggi non regolino fin nei dettagli, la materia previdenziale; e tutto cio' comporta valutazioni di opportunita' che devono essere rimesse agli organi amministrativi, i soli in grado di valutare, nella complessita' della legislazione sociale, i mezzi piu' idonei per conseguire i fini voluti dall'ordinamento.

Massima n. 4696

Il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale espresso nell'art. 112 della Costituzione non esclude che, indipendentemente dall'obbligo del P.M., l'ordinamento stabilisca determinante condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell'azione penale, anche in considerazione degli interessi pubblici perseguiti dalla pubblica Amministrazione.

Massima n. 4697

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La facolta' riconosciuta all'ispettore del lavoro, invero, e' esercitabile nei confronti di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, e non e' riferibile a gruppi o categorie di persone o di aziende arbitrariamente configurate; la circostanza, poi, che, nell'esercizio di tale facolta' il comportamento dell'ispettore possa provocare di fatto una disparita' di trattamento, comporta non gia' l'illegittimita' della norma, ma inconvenienti che non sono sufficienti ex se a indurre una incostituzionalita' del precetto. L'esercizio di questa facolta' incontra, del resto, limiti cosi' soggettivi che oggettivi; soggettivi in quanto l'ispettorato del lavoro e' inserito in un ordinamento gerarchico, e soggetto a controlli ispettivi ed e' tenuto a seguire istruzioni e direttive nell'esercizio del potere discrezionale che la legge gli affida; oggettivi in quanto non e' consentito il ricorso alla "regolarizzazione" tutte le volte che il comportamento sia commissivo e non omissivo, che ha gia' spiegato tutti i suoi effetti e non possa essere considerato eliminabile mediante il pronto adempimento dell'obbligo di legge e il conseguente rapido raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata con ordinanza 25 gennaio 1966 del pretore di Reggio Calabria, sulla legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" in riferimento agli artt. 3 a 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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