Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1967
Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1967
- Data di deposito
- 12 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 573 del 5 luglio 1951
- art. 142, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 150, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 123, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 141, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 4689
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 contenente le norme sulla dichiarazione annuale dei redditi, il quale stabilisce che i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati per i redditi di categoria A, B e C, del 10 per cento salvo la facolta' dello ufficio di rettificarli, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo ravvisabile una identita' di situazione tra il contribuente che ha ottemperato al dovere dell'annuale dichiarazione dei redditi, e quello che non lo ha compiuto e versa quindi in una palese posizione antigiuridica che gli vieterebbe comunque di invocare il principio di uguaglianza.
Massima n. 4690
Non e' fondata in riferimento all'art. 53 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del T.U. 5 luglio 1951, n. 573 - nella parte in cui stabilisce che i redditi accertati per l'anno precedente, continuano ad essere iscritti a ruolo, in caso di omessa dichiarazione . La reiscrizione va considerata come una conseguenza dell'obbligo della presentazione annuale della dichiarazione e trova una duplice giustificazione: nel comportamento del contribuente che, pur avendo conseguito redditi soggetti ad imposta, ha omesso di dichiararli; nella esistenza di redditi accertati per l'anno precedente che, fondatamente, sono ritenuti un positivo indice rivelatore della capacita' contributiva.
Massima n. 4691
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, l'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 limitatamente alla parte in cui dispone l'aumento del 10 per cento per i redditi di categoria A, B e C/1 da reiscrivere a ruolo in caso di omessa dichiarazione. La pura e semplice considerazione di un presumibile ulteriore sviluppo dell'attivita' del contribuente, con conseguente aumento del reddito, e' inidonea a legittimare la maggiorazione, perche' nessun elemento concreto o indice positivo, puo' essere posto a suo fondamento, mentre resta preclusa al contribuente la possibilita' di dimostrare di aver realizzato un reddito inferiore a quello iscritto a ruolo.
Massima n. 4692
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come conseguenza della parziale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, negli stessi sensi e con i medesimi limiti, le seguenti disposizioni del nuovo testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: 1) art. 123, nella parte in cui prevede l'aumento del 10 per cento sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 2) art. 141, primo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito; 3) art. 142, nella parte in cui fa salvo l'effetto dell'aumento del 10 per cento, previsto dall'art. 141, primo comma, ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo; 4) art. 150, comma secondo, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123, spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta sulle societa'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del T. U. delle norme sulla dichiarazione annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette approvato con D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, limitatamente alla parte in cui dispone l'aumento del 10 per cento per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria C/1 da iscrivere a ruolo in caso di omessa dichiarazione.
Ai sensi dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e negli stessi limiti sopra indicati:
dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del nuovo Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645:
1) dell'art. 123 nella parte in cui prevede l'aumento del 10 per cento sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
2) dell'art. 141, primo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito;
3) dell'art. 142 nella parte in cui fa salvo l'effetto dell'aumento del 10 per cento, previsto dall'art. 141, primo comma, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;
4) dell'art. 150, secondo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini della imposta sulle società.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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