Corte costituzionale
Sentenza n. 102/1967
Corte cost., sent. 8 luglio 1967, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/1967
- Data di deposito
- 8 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:102
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4688
La patria potesta', cioe' quel complesso di poteri e di doveri tendenti appunto al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione della prole, come alla cura dei relativi interessi patrimoniali, e' attribuita in modo congiunto ad entrambi i genitori; la madre quindi (mentre ha sempre il diritto-dovere di esercitare le funzioni inerenti alla patria potesta', sia pure in conformita' delle direttive paterne), quando, nelle ipotesi previste dalla legge, viene autonomamente chiamata a tale esercizio, assume la pienezza di un potere del quale, peraltro, era gia' titolare. La prevalenza della volonta' del padre in ordine alla funzione in esame ripete d'altronde la sua origine dalla esigenza, comunemente avvertita in ogni umano consorzio, di apprestare i mezzi per la formazione di una volonta' unitaria riferibile al consorzio stesso. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 316 e 320 del Codice civile, che attribuiscono l'esercizio della patria potesta' e la rappresentanza dei figli al padre, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, giacche' deve escludersi che per effetto delle norme impugnate venga conferita alla madre solo una potesta' puramente astratta e priva di pratica efficacia, mentre la prevalenza della volonta' del padre trova la sua giustificazione nel richiamo all'esigenza di unitarieta' della famiglia contenuta nell'art. 29, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 9/1964, 46/1966.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Imola del 7 gennaio 1966 nei riguardi degli artt. 316 e 320 del Codice civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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