Corte costituzionale
Sentenza n. 98/1966
Corte cost., sent. 11 luglio 1966, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/1966
- Data di deposito
- 11 luglio 1966
- Data di decisione
- 22 giugno 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:98
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4069 del 28 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3499 del 18 dicembre 1952
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 2698
Sono costituzionalmente illegittimi i decreti di esproprio (nella specie d.p.r. 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069) se per la formazione dei piani di espropriazione, previsti dalla legge 21 ottobre 1950 n. 941, fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto, entrato in attuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949. Ai sensi dello art. 4 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, invece, tale data costituisce il dato costante di riferimento per la determinazione della situazione obiettiva della proprieta'. Di conseguenza ai fini dello esproprio non possono essere considerati operanti elementi catastali non definitivamente acquisiti alla data del 15 novembre 1949.
Massima n. 2699
Successivamente alla dichiarazione d'illegittimita' costituzionale, nell'esame del merito dei decreti che erroneamente si siano basati su elementi di un catasto non ancora in vigore alla data fissata dalla legge, il giudice a quo deve accertare, per quanto riguarda la estensione dei terreni espropriabili, la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto che esisteva al 15 novembre 1949. Senza compiere le valutazioni estimative di competenza della autorita' amministrativa, il giudice di merito deve accertare se, tenendo conto dei dati del vecchio catasto, nella sua effettiva consistenza alla data del 15 novembre 1949 la proprieta' dovesse, e in quale misura, essere assoggettata al procedimento di espropriazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
Testo integrale
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