Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1966

Corte cost., sent. 11 luglio 1966, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1966
Data di deposito
11 luglio 1966
Data di decisione
22 giugno 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:98

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4069 del 28 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3499 del 18 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 2698

Sono costituzionalmente illegittimi i decreti di esproprio (nella specie d.p.r. 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069) se per la formazione dei piani di espropriazione, previsti dalla legge 21 ottobre 1950 n. 941, fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto, entrato in attuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949. Ai sensi dello art. 4 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, invece, tale data costituisce il dato costante di riferimento per la determinazione della situazione obiettiva della proprieta'. Di conseguenza ai fini dello esproprio non possono essere considerati operanti elementi catastali non definitivamente acquisiti alla data del 15 novembre 1949.

Massima n. 2699

Successivamente alla dichiarazione d'illegittimita' costituzionale, nell'esame del merito dei decreti che erroneamente si siano basati su elementi di un catasto non ancora in vigore alla data fissata dalla legge, il giudice a quo deve accertare, per quanto riguarda la estensione dei terreni espropriabili, la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto che esisteva al 15 novembre 1949. Senza compiere le valutazioni estimative di competenza della autorita' amministrativa, il giudice di merito deve accertare se, tenendo conto dei dati del vecchio catasto, nella sua effettiva consistenza alla data del 15 novembre 1949 la proprieta' dovesse, e in quale misura, essere assoggettata al procedimento di espropriazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Testo integrale

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