Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1966

Corte cost., sent. 11 luglio 1966, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/1966
Data di deposito
11 luglio 1966
Data di decisione
22 giugno 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge della Regione siciliana n. 104 del 27 dicembre 1950
  • art. 1, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
  • legge della Regione siciliana n. 104 del 27 dicembre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 2687

La normativa contenuta nell'art. 15 della legge siciliana sulla riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, trasferisce autoritativamente un bene da un soggetto all'altro e, quindi, configura un caso di espropriazione. Non vale opporre la tesi che la legge si limiterebbe ad estinguere o a risolvere il diritto dell'usufruttuario con conseguente trapasso di esso al nudo proprietario per virtu' della forza espansiva della nuda proprieta', che si integrerebbe nella sua pienezza tutte le volte che limitazioni di diritto privato o di diritto pubblico vengano per qualsiasi motivo a cessare. Nonostante le parole della legge - "l'usufrutto (l'uso o l'abitazione) sono risoluti di diritto" -, la norma determina un vero e proprio trapasso del diritto di usufrutto dall'usufruttuario al proprietario e con cio' una espropriazione, non una semplice estinzione del diritto, e un trapasso mediato e indiretto del suo contenuto economico al nudo proprietario. Se poi si vuol dire che manchi l'espropriazione in quanto il diritto dell'usufruttuario si converte nel diritto alla "liquidazione delle sue ragioni" - un diritto, quest'ultimo, che la legge configura come un diritto soggettivo perfetto -, si fa un discorso che puo' essere ugualmente riferito all'espropriazione e ai diritti che derivano all'espropriato in conseguenza dell'ablazione-traslazione, che l'espropriazione determina, e che non e' valido percio' configurare diversamente la fattispecie legislativa delineata dalla norma impugnata.

Massima n. 2688

La Corte non ritiene che si possa dubitare del fatto che la tutela della proprieta' privata posta dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione si estenda anche ai diritti di godimento enumerati nella legge impugnata. L'istituto dell'espropriazione e' stato assunto nella Costituzione secondo l'evoluzione legislativa, giurisdizionale e dottrinale che ha subito nel corso del tempo, e giusta la quale l'espropriazione non soltanto si ha di beni immobili, ma anche, giusta l'espressione dell'art. 1 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, di diritti relativi ai immobili, tra i quali non possono non essere ricompresi, in primo luogo, i diritti definiti come frazionari o parziari, che non esauriscono il diritto di proprieta', ma che questo limitano o comprimono, assumendo in se' una parte o addirittura la totalita' del suo contenuto economico, conseguendo cosi' una rilevanza economica e sociale che giustifica l'estensione ad essi della garanzia costituzionale. Vero e' che si potrebbe ipotizzare l'eliminazione dal nostro ordinamento di istituti come l'usufrutto, l'uso o l'abitazione mediante legge ordinaria, e non gia' dell'istituto della proprieta' privata, che e' uno dei connotati caratteristici del nostro sistema economico e sociale e, in conseguenza, dell'ordinamento giuridico in vigore. Ma cio' non vuole dire, com'e' ovvio, che fino a quando i diritti di usufrutto, uso o abitazione siano riconosciuti e regolati dal nostro ordinamento, essi siano privi, di fronte ad atti espropriativi, di adeguata tutela. Il dettato medesimo del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione e' cosi' ampio che consente gia' di ritenere compresi nel "riconoscimento" e nella "garanzia", di cui e' in esso parola, anche i diritti in questione. Ma anche se cio' non fosse, si parlasse, cioe', nel secondo comma soltanto della proprieta' stricto sensu, non ne consegue che le regole costituzionali dell'espropriazione, che sono segnate nel terzo comma del medesimo articolo, non riguardino anche quella che le ordinanze definiscono come proprieta' in senso lato.

Massima n. 2689

L'espropriazione disposta dalla legge siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, non e' priva dei requisiti che la Costituzione richiede: la riserva di legge ("nei casi preveduti dalla legge"), l'indennizzo ("salvo indennizzo") e "i motivi di interesse generale ". Sotto quest'ultimo profilo l'art. 15 della legge comportando una presunzione di incompatibilita' tra il diritto di usufrutto e l'agevole esecuzione del piano di trasformazione, non presenta alcuna traccia di arbitrarieta' o di irragionevolezza o di contraddittorieta'.

Massima n. 2690

Tutte le volte che un precetto costituzionale pone una riserva di legge e sottopone il regolamento che la legge deve emanare all'osservanza di certi limiti o di determinate condizioni, non puo' essere dubbio, se non si vuol vedere vanificata la garanzia costituzionale della legittimita' della legge, che la Corte possa e debba controllare il rispetto di quei limiti e l'osservanza di quelle condizioni.

Massima n. 2691

Un controllo delle scelte lato sensu politiche del legislatore e' sottratto alla competenza della Corte.

Massima n. 2692

Contro i provvedimenti assessoriali previsti dalla legge siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, art. 15, non e' precluso il ricorso davanti agli organi della giurisdizione amministrativa e ordinaria, naturalmente nei limiti in cui la natura, il contenuto e il fine loro lo consentono. La violazione dell'art. 113 della Costituzione viene per altro lamentata anche per il fatto che l'espropriazione, compiuta direttamente con atto legislativo, sottrae il provvedimento dell'autorita' amministrativa ai rimedi giurisdizionali voluti dall'art. 113 della Costituzione. La Corte ritiene che nemmeno sotto questo profilo l'art. 113 sia stato violato. Nessun precetto costituzionale vieta che l'espropriazione abbia luogo direttamente mediante atti aventi forza di legge, segnatamente nei casi come quello previsto dalla legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, dove la legge non ha il carattere di legge provvedimento, ma pone norme giuridiche in senso proprio, dato che ha ad oggetto tutti i casi di usufrutto, uso o abitazione, che ricadano nell'ambito di applicazione della riforma agraria. Del resto, la giurisprudenza della Corte e' costante in questo senso.

Massima n. 2693

Nessun precetto costituzionale vieta che l'espropriazione abbia luogo direttamente mediante atti aventi forza di legge, segnatamente nei casi come quello previsto dalla legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, dove la legge non ha il carattere di legge provvedimento, ma pone norme giuridiche in senso proprio, dato che ha ad oggetto tutti i casi di usufrutto, uso o abitazione, che ricadano nell'ambito di applicazione della riforma agraria. Del resto, la giurisprudenza della Corte e' costante in questo senso.

Massima n. 2694

La legge siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia, non ha oltrepassato i limiti della competenza legislativa della Regione in materia di regolamento di rapporti privati, quali sono stati piu' volte definiti dalla Corte costituzionale e quali risultano dall'art. 14 dello Statuto siciliano (il richiamo all'art. 117 della Costituzione non e' stato fatto a proposito perche' esso, nel caso, non puo' trovare applicazione a una Regione a statuto speciale quale Sicilia). La Regione, infatti, non ha inciso, ne' in tutto, ne' in parte, sul regolamento dell'usufrutto, ma ne ha soltanto deliberato l'espropriazione, avvalendosi della competenza primaria che in questa materia le spetta ex art. 14, lett. s, dello Statuto, e tenendosi, come si e' visto, nei limiti segnati dalla Costituzione. Non vale obiettare che la legge riconosce la possibilita' di un accordo che modifichi i rapporti tra proprietario e usufruttuario, perche' l'accordo si riferisce a modifiche di fatto, temporanee ed eccezionali, che devono servire a rendere agevole l'esecuzione dei piani e che valgono fino a quando i piani non saranno stati eseguiti. La figura giuridica dell'usufrutto quale e' regolata dal Codice civile, non ne risulta toccata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Siracusa e dalla Corte d'appello di Catania sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 15 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata "Riforma agraria in Sicilia", in riferimento agli articoli 42, 113, 117 della Costituzione e 14 dello Statuto speciale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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