Corte costituzionale
Sentenza n. 92/1966
Corte cost., sent. 6 luglio 1966, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 92/1966
- Data di deposito
- 6 luglio 1966
- Data di decisione
- 22 giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, legge n. 648 del 10 agosto 1950
- art. 62, comma 3, legge n. 648 del 10 agosto 1950
Parametri
Massime
Massima n. 2681
Le norme contenute negli artt. 62 terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in virtu' delle quali le pensioni di guerra non spettano ai figli adulterini di genitori morti a causa di eventi bellici non sono in contrasto con l'art. 38 della Costituzione poiche' il diritto alla pensione di guerra, pur costituendo, come il diritto all'assistenza, espressione di un'esigenza di solidarieta' sociale, trova il suo specifico titolo negli eventi connessi allo stato di guerra e nelle particolari situazioni da questo, direttamente o indirettamente, determinate, ed e' regolato percio' con criteri diversi da quelli che presiedono all'attivita' meramente assistenziale.
Massima n. 2682
Le norme contenute negli artt. 62, terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in virtu' delle quali le pensioni di guerra non spettano ai figli adulterini di genitori morti a causa di eventi bellici, non sono in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione poiche' la disparita' di trattamento, fatta dalla legge ai figli adulterini, e' stata determinata, nell'intento del legislatore, dal timore di lesioni dei diritti della famiglia legittima. La preoccupazione originata dal fatto che nel concorso tra legittimi e adulterini il riconoscimento del diritto di questi ultimi avrebbe rischiato di ridurre la misura della pensione percepibile dai primi, comunque la si valuti, risponde infatti allo stesso dettato dell'art. 30, comma terzo, ultima parte. Cfr.: 54/1960 A, 54/1960 B, 7/1963 B
Massima n. 2683
Le norme contenute negli artt. 62, terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in virtu' delle quali le pensioni di guerra non spettano ai figli adulterini di genitori morti a causa di eventi bellici, non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui contiene il divieto di ogni distinzione fatta derivare da "condizioni personali"; la differenza di trattamento praticata nei confronti dei figli adulterini non puo' infatti considerarsi arbitraria dal momento che la condizione dei figli adulterini ed incestuosi, secondo le disposizioni vigenti che riflettono la comune coscienza sociale, non e' equiparabile a quella degli altri figli naturali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Sezione speciale per le pensioni di guerra della Corte dei conti, relativa agli artt. 62, terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in relazione agli artt. 38, primo comma, 30, terzo comma, 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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