Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1966
Corte cost., sent. 2 luglio 1966, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1966
- Data di deposito
- 2 luglio 1966
- Data di decisione
- 15 giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 202, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 233, comma 1, lett.h, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 236, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 233, comma 1, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 233, comma 1, lett.f, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 235, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 236, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 233, comma 1, lett.e, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 237, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 233, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 236, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 113, Costituzione
Massime
Massima n. 2661
Perche' sussista la legittimazione del giudice a quo a sollevare questioni di legittimita' costituzionale non e' necessario che occorrano ambedue i requisiti soggettivo ed oggettivo, consistenti, il primo, nell'appartenenza del giudice a quo all'organizzazione giudiziaria e, il secondo, nella natura giurisdizionale dell'attivita' rispetto alla quale la questione risulta rilevante; conseguentemente, dato che il pretore, anche quando e' investito della funzione di organo all'esecuzione esattoriale immobiliare, e' pur sempre un soggetto appartenente all'autorita' giudiziaria ordinaria, egli deve ritenersi legittimato a sollevare anche in tale sua veste questioni di legittimita' costituzionale.
Massima n. 2662
Stante il carattere amministrativo del procedimento di espropriazione immobiliare promosso dall'esattore, non e' ravvisabile nelle norme che lo regolano alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione, che riguarda soltanto i procedimenti giudiziari.
Massima n. 2663
Le norme regolatrici dell'esecuzione esattoriale immobiliare, ed in particolare quella dell'art. 236, D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, la quale riserva all'Intendente di Finanza il potere di disporre una nuova stima degli immobili pignorati, non sottraggono i relativi atti alle normali impugnazioni previste in via generale per tutti gli atti amministrativi e non e' percio' ravvisabile in esso la denunciata violazione dell'art. 113 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Pretore di Santhià sulla legittimità costituzionale degli artt. 202, 233, primo comma, lett. c, e, f, h, 235, 236, primo e secondo comma, e 237 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione agli artt. 24 e 131 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI-
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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