Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1966
Corte cost., sent. 8 febbraio 1966, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1966
- Data di deposito
- 8 febbraio 1966
- Data di decisione
- 3 febbraio 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:8
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1019 del 14 luglio 1960
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 2493
L'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale, esteso erga omnes dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, istituisce e regola un procedimento di previa conciliazione affidato alle organizzazioni provinciali delle associazioni sindacali che conclusero l'accordo stesso. Pertanto, poiche' non possono ritenersi compresi nell'ambito della legge 14 luglio 1959, n. 741, i regolamenti di diritti e doveri attuabili attraverso l'interposizione delle associazioni sindacali (venendo in tal caso gli estranei a dette associazioni sottoposti a vincoli di subordinazione nei confronti delle medesime), il procedimento di previa conciliazione e' costituzionalmente illegittimo.
Massima n. 2494
Le clausole dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale, esteso erga omnes dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, che fissano i criteri da seguire dall'imprenditore nella identificazione dei lavoratori da licenziare, fanno obbligo di motivare il licenziamento, o dettano le modalita' per la riassunzione dei lavoratori, rientrano nei fini cui tendeva la legge 14 luglio 1959, n. 741, e sono quindi costituzionalmente legittime.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, concernente norme sui licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, nella parte in cui prescrive l'obbligo di un previo procedimento di conciliazione fra le organizzazioni sindacali competenti, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ravvisare la necessità di attuare quella riduzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Monsummano con le ordinanze 23 e 31 marzo 1964 e dal Pretore di Firenze con l'ordinanza del 9 marzo 1965, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con riguardo:
1) all'art. 2, lett. e, dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950, allegato al detto decreto, salvo per quanto concerne l'inciso "tanto in caso di accordo, come in caso di insuccesso della procedura conciliativa";
2) degli artt. 4, 5 dell'accordo predetto e della clausola di chiarimento dell'art. 5;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del Codice Penale, proposta dal Pretore di Monsummano con le ordinanze predette, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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