Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1966

Corte cost., sent. 21 giugno 1966, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/1966
Data di deposito
21 giugno 1966
Data di decisione
14 giugno 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 3, ultimo co., legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 2641

L'art. 2 della Costituzione, nell'affermare i diritti inviolabili dell'uomo e i doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale, non puo' escludere che a carico di tutti i cittadini siano disposte quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale.

Massima n. 2642

La differenza fra il trattamento di chi e' sottoposto all'obbligo del soggiorno in un determinato comune e quello fatto al detenuto in attesa di giudizio o in espiazione di pena non costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, lungi dall'essere un'offesa al principio di eguaglianza, e' la normale conseguenza delle condizioni del tutto diverse in cui vengano a trovarsi le due categorie di soggetti: e' ovvio, infatti, che lo stato di detenzione importa di per se' la necessita' di fornire al detenuto i mezzi immediati di sussistenza, che invece il sottoposto all'obbligo di soggiorno e' in grado di procurarsi direttamente, sia pure con le difficolta' inerenti al suo stato.

Massima n. 2643

La questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i quali prevedono l'uno l'obbligo di soggiorno in un determinato comune a carico delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge, e l'altro la pena dell'arresto per chi contravviene alle relative prescrizioni, e' del tutto destituita di fondamento.

Massima n. 2644

Le misure stabilite dall'art. 32, primo comma, della Costituzione a tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' riguardano tutti i cittadini e quindi anche le persone soggette all'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, le quali ne trarranno vantaggio nelle circostanze e nei modi previsti dalle leggi; ma il dettato della norma costituzionale non puo' dirsi violato per il verificarsi di particolari condizioni che conseguono naturalmente alle restrizioni della sfera giuridica disposte a carico di quei medesimi soggetti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, contenente "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Larino con ordinanza del 4 maggio 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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