Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1966
Corte cost., sent. 21 giugno 1966, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1966
- Data di deposito
- 21 giugno 1966
- Data di decisione
- 14 giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:71
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 2635
La norma dell'art. 260, comma secondo, del Codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non contrasta con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, stabilito dall'art. 29 della Costituzione: dal momento, infatti, che i genitori naturali non costituiscono una famiglia e tanto meno una famiglia legittima, tale norma costituzionale non e' applicabile in siffatta ipotesi.
Massima n. 2636
La norma dell'art. 260, secondo comma, del Cod. civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non viola l'art. 3 della Costituzione poiche' la statuizione adottata dal legislatore non appare arbitraria. Infatti, considerato pericoloso per i figli l'esercizio collegiale della patria potesta' laddove non esiste neanche l'unita' familiare, non si poteva che attribuirlo ad uno dei genitori, salvo a sostituirlo con l'altro o comunque a prevedere l'intervento del giudice "se l'interesse del figlio lo esige" (art. 260, comma terzo).
Massima n. 2637
Le norme dell'art. 260, secondo comma, del codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non viola l'art. 30 della Costituzione (peraltro non richiamato nell'ordinanza di rinvio): il diritto-dovere dei genitori naturali di mantenere, educare e istruire i figli non significa che, sempre, esso debba esercitarsi da entrambi e che, in caso di dissenso, debba intervenire il giudice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del Codice civile, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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