Corte costituzionale
Sentenza n. 61/1966
Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/1966
- Data di deposito
- 10 giugno 1966
- Data di decisione
- 1° giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:61
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 844 del 27 maggio 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3832 del 27 dicembre 1952
Parametri
- art. 9, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 76, Costituzione
- art. 6, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 2618
Per la riforma fondiaria e' soggetta allo scorporo la proprieta' nella sua consistenza reale alla data del 15 novembre 1949 (art. 4 legge 21 ottobre 1950 n. 841). Per evitare sperequazioni, nelle zone in cui sono ancora in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facolta' (art. 6 legge citata e art. 9 legge 18 maggio 1951 n. 333) di ricorrere alla commissione censuaria centrale per la determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza della estensione della classe di produttivita', e della qualita' di coltura, rispetto ai dati risultanti dal catasto. Nel caso di specie e' stato provveduto in conformita' a tali norme e l'espropriato non puo' dolersi avanti alla Corte di quanto deciso dalla commissione censuaria centrale, non ravvisandosi alcun vizio di legittimita' costituzionale. Non e' pertanto fondata la questione sulla legittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 27 maggio 1952, n. 844 e 27 dicembre 1952, n. 3832 (espropriazione per riforma fondiaria) in relazione all'art. 6 legge 21 ottobre 1950 n. 841 e all'art. 9 della legge 18 maggio 1951 n. 333, e in riferimento agli articoli 76 e 77 della costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Roma del 16 novembre 1964, sulla legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 844, e 27 dicembre 1952, n. 3832 (espropriazione per riforma fondiaria), in relazione all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e all'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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