Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1966
Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1966
- Data di deposito
- 10 giugno 1966
- Data di decisione
- 1° giugno 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 28 del 19 settembre 1963
Parametri
Massime
Massima n. 2617
L'art. 51, comma primo, Cost., secondo cui tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, con i requisiti stabiliti dalla legge, pone una riserva di legge non soltanto per l'accesso alle cariche pubbliche, ma anche per la disciplina delle incompatibilita'. Siffatta riserva deve intendersi riferita alla legge dello Stato tutte le volte che il riconoscimento di una potesta' legislativa regionale le consentirebbe un regime differenziato per situazioni eguali, come nel caso in cui una legge regionale dichiarasse incompatibile la carica di deputato o senatore con quella di consigliere comunale, per i comuni siti nel territorio regionale. Soltanto allo Stato, non anche alle Regioni, spetta la competenza a stabilire i casi di incompatibilita' con l'ufficio di deputato o senatore. E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento agli artt. 51, comma primo, e 65, comma primo, Cost. - l'art. 8 della legge regionale Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963 n. 28, nella parte in cui stabilisce che la carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di deputato o senatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963, n. 28, contenente "modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", nella parte in cui stabilisce che la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di senatore e di deputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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