Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1966

Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1966
Data di deposito
10 giugno 1966
Data di decisione
1° giugno 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:60

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 28 del 19 settembre 1963

Parametri

Massime

Massima n. 2617

L'art. 51, comma primo, Cost., secondo cui tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, con i requisiti stabiliti dalla legge, pone una riserva di legge non soltanto per l'accesso alle cariche pubbliche, ma anche per la disciplina delle incompatibilita'. Siffatta riserva deve intendersi riferita alla legge dello Stato tutte le volte che il riconoscimento di una potesta' legislativa regionale le consentirebbe un regime differenziato per situazioni eguali, come nel caso in cui una legge regionale dichiarasse incompatibile la carica di deputato o senatore con quella di consigliere comunale, per i comuni siti nel territorio regionale. Soltanto allo Stato, non anche alle Regioni, spetta la competenza a stabilire i casi di incompatibilita' con l'ufficio di deputato o senatore. E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento agli artt. 51, comma primo, e 65, comma primo, Cost. - l'art. 8 della legge regionale Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963 n. 28, nella parte in cui stabilisce che la carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di deputato o senatore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963, n. 28, contenente "modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", nella parte in cui stabilisce che la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di senatore e di deputato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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