Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1966

Corte cost., sent. 23 maggio 1966, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1966
Data di deposito
23 maggio 1966
Data di decisione
4 maggio 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:49

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2595

La norma di cui all'art. 340 del Codice civile fa parte di quella complessa disciplina dei rapporti familiari sulla quale e' opportuno un sistematico intervento legislativo.

Massima n. 2596

L'art. 29 della Costituzione garantisce l'uguaglianza dei coniugi come fondamento e ordine del matrimonio e, percio', l'una e' in funzione dell'altro. Di conseguenza, cessato il vincolo matrimoniale, pur nel rispetto del principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.), cade la ragione di quella speciale garanzia non tanto perche' non si possa ipotizzare un'uguaglianza fra i coniugi se uno di loro e' mancato, quanto perche' vengono meno quei rapporti interconiugali che esigono l'assoluta parita' morale e giuridica dei soggetti. Da quel momento il rapporto familiare si pone soltanto fra il coniuge superstite ed i figli, la cui posizione, per la possibilita' del genitore di crearsi un'altra famiglia con un nuovo matrimonio, richiede una particolare tutela legislativa.

Massima n. 2597

Non e' fondata la questione di legittimita' della norma di cui all'art. 340 Cod. civ. (nuove nozze della madre) proposta in riferimento degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Nel sancire che alla madre rimasta vedova, e non al padre rimasto vedovo, possa essere negata l'amministrazione dei beni, il legislatore e' stato mosso dal proposito di tutelare gli interessi dei figli di primo letto: se, da questo punto di vista e con qualche preoccupazione, ha ritenuto che la madre, per essersi creata una nuova famiglia ed essendo distratta dalle cure che essa comporta, possa dare minore affidamento ed avere minori attitudini alla buona amministrazione di quei beni, la norma, anche perche' il suo motivo ispiratore ritorna in altre disposizioni del Codice, non puo' dirsi arbitraria e percio' in contrasto con il principio generale d'uguaglianza ex art. 3 Cost.. Una dichiarazione di illegittimita' costituzionale assimilerebbe la vedova al vedovo, ma sottrarrebbe al minore quella garanzia che, sia pure limitatamente alla madre, la norma impugnata oggi gli offre.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 340 del Codice civile (nuove nozze della madre), proposta, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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