Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1966
Corte cost., sent. 23 maggio 1966, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1966
- Data di deposito
- 23 maggio 1966
- Data di decisione
- 4 maggio 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:49
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 2595
La norma di cui all'art. 340 del Codice civile fa parte di quella complessa disciplina dei rapporti familiari sulla quale e' opportuno un sistematico intervento legislativo.
Massima n. 2596
L'art. 29 della Costituzione garantisce l'uguaglianza dei coniugi come fondamento e ordine del matrimonio e, percio', l'una e' in funzione dell'altro. Di conseguenza, cessato il vincolo matrimoniale, pur nel rispetto del principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.), cade la ragione di quella speciale garanzia non tanto perche' non si possa ipotizzare un'uguaglianza fra i coniugi se uno di loro e' mancato, quanto perche' vengono meno quei rapporti interconiugali che esigono l'assoluta parita' morale e giuridica dei soggetti. Da quel momento il rapporto familiare si pone soltanto fra il coniuge superstite ed i figli, la cui posizione, per la possibilita' del genitore di crearsi un'altra famiglia con un nuovo matrimonio, richiede una particolare tutela legislativa.
Massima n. 2597
Non e' fondata la questione di legittimita' della norma di cui all'art. 340 Cod. civ. (nuove nozze della madre) proposta in riferimento degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Nel sancire che alla madre rimasta vedova, e non al padre rimasto vedovo, possa essere negata l'amministrazione dei beni, il legislatore e' stato mosso dal proposito di tutelare gli interessi dei figli di primo letto: se, da questo punto di vista e con qualche preoccupazione, ha ritenuto che la madre, per essersi creata una nuova famiglia ed essendo distratta dalle cure che essa comporta, possa dare minore affidamento ed avere minori attitudini alla buona amministrazione di quei beni, la norma, anche perche' il suo motivo ispiratore ritorna in altre disposizioni del Codice, non puo' dirsi arbitraria e percio' in contrasto con il principio generale d'uguaglianza ex art. 3 Cost.. Una dichiarazione di illegittimita' costituzionale assimilerebbe la vedova al vedovo, ma sottrarrebbe al minore quella garanzia che, sia pure limitatamente alla madre, la norma impugnata oggi gli offre.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 340 del Codice civile (nuove nozze della madre), proposta, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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