Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1966
Corte cost., sent. 23 maggio 1966, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1966
- Data di deposito
- 23 maggio 1966
- Data di decisione
- 4 maggio 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:48
Norme oggetto del giudizio
- contratto o accordo collettivo di lavoro del 1° ottobre 1959
- decreto del Presidente della Repubblica n. 866 del 9 maggio 1961
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
Parametri
- art. 9, comma 1, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 2593
Se nessuna delle parti si costituisce davanti alla Corte costituzionale, la causa si svolge in camera di consiglio.
Massima n. 2594
Le clausole dei contratti collettivi che prevedono la istituzione delle Casse edili e rendono obbligatorio il versamento ad esse delle percentuali dovute agli operai per ferie, gratifica natalizia e festivita', non rientrano fra quelle a cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio del potere ad esso delegato dall'art. 1 legge 14 luglio 1959 n. 741, perche' la istituzione e il funzionamento di tali casse attendono a materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui soltanto si riferisce l'art. 1 della legge (Cfr. sent. 126/1963; 31/1964, 59/1964, 78/1964, 79/1964: 100/1965). E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 lugli 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77 primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festività, previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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