Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1966

Corte cost., sent. 23 maggio 1966, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1966
Data di deposito
23 maggio 1966
Data di decisione
4 maggio 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:48

Norme oggetto del giudizio

  • contratto o accordo collettivo di lavoro del 1° ottobre 1959
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 866 del 9 maggio 1961
  • art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959

Parametri

Massime

Massima n. 2593

Se nessuna delle parti si costituisce davanti alla Corte costituzionale, la causa si svolge in camera di consiglio.

Massima n. 2594

Le clausole dei contratti collettivi che prevedono la istituzione delle Casse edili e rendono obbligatorio il versamento ad esse delle percentuali dovute agli operai per ferie, gratifica natalizia e festivita', non rientrano fra quelle a cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio del potere ad esso delegato dall'art. 1 legge 14 luglio 1959 n. 741, perche' la istituzione e il funzionamento di tali casse attendono a materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui soltanto si riferisce l'art. 1 della legge (Cfr. sent. 126/1963; 31/1964, 59/1964, 78/1964, 79/1964: 100/1965). E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 lugli 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77 primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festività, previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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