Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1966

Corte cost., sent. 23 maggio 1966, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1966
Data di deposito
23 maggio 1966
Data di decisione
4 maggio 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:47

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 9 maggio 1961
  • contratto o accordo collettivo di lavoro del 2 ottobre 1959

Parametri

Massime

Massima n. 2592

Non ha fondamento la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 777, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili e affini delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, per la parte che dispone sulle somme da accantonare nell'interesse dei lavoratori edili, perche' il contratto integrativo indicato, a differenza di altri, non contiene alcuna norma istitutiva di una Cassa edile, mentre l'art. 6 di esso stabilisce la misura delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festivita' e il modo della loro liquidazione. Cfr.: sent. 126/1963; 31/1964, 5/19649, 78/1964, 79/1964; 100/1965; 48/1966.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R 9 maggio 1961, n. 777, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al Contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, proposta con l'ordinanza del Pretore di Viareggio indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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