Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1966
Corte cost., sent. 23 maggio 1966, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1966
- Data di deposito
- 23 maggio 1966
- Data di decisione
- 4 maggio 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:47
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 9 maggio 1961
- contratto o accordo collettivo di lavoro del 2 ottobre 1959
Parametri
Massime
Massima n. 2592
Non ha fondamento la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 777, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili e affini delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, per la parte che dispone sulle somme da accantonare nell'interesse dei lavoratori edili, perche' il contratto integrativo indicato, a differenza di altri, non contiene alcuna norma istitutiva di una Cassa edile, mentre l'art. 6 di esso stabilisce la misura delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festivita' e il modo della loro liquidazione. Cfr.: sent. 126/1963; 31/1964, 5/19649, 78/1964, 79/1964; 100/1965; 48/1966.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R 9 maggio 1961, n. 777, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al Contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, proposta con l'ordinanza del Pretore di Viareggio indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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