Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1966
Corte cost., sent. 14 maggio 1966, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1966
- Data di deposito
- 14 maggio 1966
- Data di decisione
- 3 maggio 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, n.2, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 7, n.4, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 7, n.3, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
Parametri
Massime
Massima n. 2568
Le disposizioni contenute nell'art. 42 Cost., le quali si inseriscono in un sistema unitario comprendente precetti variamente operanti nell'ambito della liberta' economica privata (artt. 41 e 44), demandano al legislatore ordinario la normazione relativa a situazioni subiettive ritenute costituzionalmente rilevanti, concernenti il godimento e l'utilizzazione dei beni. Le disposizioni medesime non escludono che la concreta disciplina delle situazioni predette sia attribuita alla pubblica amministrazione, purche' nella legge ordinaria siano contenuti i criteri a delimitare chiaramente la discrezionalita' dell'amministrazione.
Massima n. 2569
La legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), emanata al fine di dare disciplina unitaria, su scala nazionale, allo sviluppo urbanistico, nonche' all'assetto ed all'incremento edilizio dei centri abitati, ha attribuito agli organi amministrativi comunali la potesta' di compilare piani territoriali di coordinamento, piani regolatori generali e piani particolareggiati di esecuzione (i primi due aventi efficacia indeterminata nel tempo, il terzo per un decennio), riconoscendo agli organi medesimi un margine di discrezionalita', sia per quanto concerne la ripartizione in zone del territorio comunale, sia per cio' che riguarda il regime edilizio della proprieta' privata, nell'ambito delle singole zone, in relazione alle esigenze, variabili anche nel tempo, della ordinata espansione urbanistica. Tale discrezionalita', essendo condizionata da criteri di valutazione di carattere tecnico, importa che l'attivita' devoluta all'amministrazione pubblica (nella specie, comunale), deve essere esplicata entro limiti obiettivi, nei modi e con i controlli inerenti al complesso procedimento amministrativo preveduto dalla legge predetta. La garanzia della riserva legislativa deve ritenersi osservata pertanto nel caso in esame, e non fondata appare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, n. 2 della legge urbanistica, il quale, nel logico coordinamento col sistema normativo instaurato, autorizza i comuni a dividere il rispettivo territorio in zone, con determinazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, e dei caratteri e vincoli da osservare nell'edificazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause, indicate nell'epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, n. 2, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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