Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1966
Corte cost., sent. 28 aprile 1966, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1966
- Data di deposito
- 28 aprile 1966
- Data di decisione
- 20 aprile 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, regio decreto legge n. 1390 del 8 settembre 1932
- art. 17, legge n. 361 del 30 marzo 1933
- regio decreto legge n. 1390 del 8 settembre 1932
- legge n. 361 del 30 marzo 1933
- legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- regio decreto n. 501 del 27 febbraio 1936
- decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1957
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 2555
La Corte costituzionale non puo' sindacare il giudizio di rilevanza del giudice a quo, sempreche' esso sia sufficientemente motivato.
Massima n. 2556
La formazione dei piani regolatori e la connessa dichiarazione di pubblica utilita' sono tipiche manifestazioni della potesta' amministrativa, poiche' i piani sono indirizzati a soddisfare necessita' pubbliche concrete, la cui realizzazione e' affidata istituzionalmente alla cura di organi amministrativi.
Massima n. 2557
Se un piano regolatore di massima e' stato approvato con legge, come avveniva frequentemente prima della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la norma che conferisce ad organi amministrativi la potesta' di disporre variazioni non implica una delega dell'esercizio del potere legislativo, ma conferma la potesta' in materia degli organi di governo e amministrativi. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito in legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone di Genova, e del R.D. 27 febbraio 1936, n. 501, che modifica l'art. 14 delle norme di attuazione, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del R D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito in legge 30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di massima di alcune zone della città di Genova, e del R D. 27 febbraio 1936, n. 501, che modifica l'art. 14 delle norme di attuazione, proposta dal Tribunale di Genova con l'ordinanza del 30 giugno 1964, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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