Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1966
Corte cost., sent. 28 aprile 1966, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1966
- Data di deposito
- 28 aprile 1966
- Data di decisione
- 20 aprile 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3106 del 18 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3110 del 18 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3107 del 18 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3104 del 18 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2666 del 29 novembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3105 del 18 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3108 del 18 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2665 del 29 novembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3109 del 18 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2664 del 29 novembre 1952
Parametri
Massime
Massima n. 2554
Ai sensi dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 (c.d. legge stralcio) e' esclusa, di regola, l'espropriazione dei boschi, che e' ammessa, in via di eccezione solo per alcuni tipi di boschi, in pianura o in lieve pendio, sempreche' siano suscettibili di trasformazioni. Trattandosi di eccezioni, l'interprete e' tenuto a considerare "lieve" solo quella pendenza, calcolata rispetto alla estensione del bosco, che si discosti in misura minima dal piano e consenta la trasformazione agraria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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