Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1966

Corte cost., sent. 28 aprile 1966, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1966
Data di deposito
28 aprile 1966
Data di decisione
20 aprile 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3106 del 18 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3110 del 18 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3107 del 18 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3104 del 18 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2666 del 29 novembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3105 del 18 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3108 del 18 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2665 del 29 novembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3109 del 18 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2664 del 29 novembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 2554

Ai sensi dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 (c.d. legge stralcio) e' esclusa, di regola, l'espropriazione dei boschi, che e' ammessa, in via di eccezione solo per alcuni tipi di boschi, in pianura o in lieve pendio, sempreche' siano suscettibili di trasformazioni. Trattandosi di eccezioni, l'interprete e' tenuto a considerare "lieve" solo quella pendenza, calcolata rispetto alla estensione del bosco, che si discosti in misura minima dal piano e consenta la trasformazione agraria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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