Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1966

Corte cost., sent. 23 marzo 1966, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1966
Data di deposito
23 marzo 1966
Data di decisione
17 marzo 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:24

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4134 del 28 dicembre 1952
  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 757, codice civile
  • art. 8, legge n. 333 del 18 maggio 1951

Parametri

Massime

Massima n. 2529

Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, e' illegittimo in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprieta' terriera posseduta dall'espropriando vi ha incluso un fondo che aveva cessato di farne parte fin dal 1944.

Massima n. 2530

Se non e' dubbio che, in via generale, sia da attribuire al lodo emesso per regolare una divisione lo stesso carattere dichiarativo proprio di ogni atto di divisione, e di conseguenza farne scaturire l'effetto previsto dall'articolo 757 del Codice civile, che e' stato invocato dall'ordinanza, non si puo' tuttavia ammettere l'estensibilita' di tale principio ai rapporti derivanti dalle procedure di esproprio espletate in attuazione delle leggi di riforma fondiaria. La Corte ha gia' rilevato, con la sentenza n. 82 del 1957, che criterio fondamentale cui si ispirano tali leggi e' di impedire che la stabilizzazione alla data del 15 novembre 1949 della proprieta' terriera soggetta a scorporo venga a subire alcuna modificazione per volonta' del privato successivamente alla data predetta, ed ha statuito che il criterio stesso debba valere anche per gli atti di divisione ereditaria, perche' altrimenti potrebbe riuscire compromessa l'attuazione delle leggi in parola. Infatti, in virtu' della divisione, potrebbero venire assegnati al condividente (ed anche all'infuori della sua volonta', come nel caso di divisione giudiziale) terreni non soggetti a trasformazione, oppure beni diversi dalla proprieta' terriera, con l'effetto di incidere sulla quota che sarebbe stata soggetta ad esproprio. La Corte ritiene che i principi cosi' formulati debbano essere confermati e che, pertanto, come l'appartenenza dei terreni a titolo di comunione non possa ostacolare la procedura espropriativa, cosi' gli atti di scioglimento della comunione stessa successivi al 15 novembre 1949 non possano esplicare effetti sulla procedura gia' effettuata, o su quella effettuabile anche posteriormente agli atti stessi, nei limiti di tempo consentiti per la pubblicazione dei decreti di esproprio.

Massima n. 2531

L'art. 8 della legge n. 333 del 1951 ha voluto salvaguardare l'interesse dei condomini di proprieta' indivise richiedendo l'imputazione alla quota ereditaria della porzione espropriata al condominio assoggettato alle leggi di riforma, ma non ha escluso che l'esproprio stesso si estenda su un singolo fondo, anche per l'intera sua estensione. Tale interpretazione della norma richiamata e' stata del resto gia' affermata dalla Corte con le sentenze nn. 41 del 1964 e 71 del 1965 che si sono riferite al principio secondo cui nelle comunioni il diritto di ciascun condomino investe tutto intero il bene indiviso, ed hanno fatta valere la considerazione che, adottandosi una diversa soluzione, potrebbe riuscire preclusa l'applicazione integrale dell'art. 4, ove uno solo dei fondi indivisi sia ubicato in zona sottoposta a trasformazione fondiaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprietà terriera posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal 1944.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo, della Consulta, il 17 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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