Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1966
Corte cost., sent. 19 dicembre 1966, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1966
- Data di deposito
- 19 dicembre 1966
- Data di decisione
- 13 dicembre 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- PAPALDO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 6 maggio 1948
- art. 2, comma 3, ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 6 maggio 1948
- art. 38, ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 6 maggio 1948
- art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 6 maggio 1948
- art. 38, ss, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 6 maggio 1948
- art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 6 maggio 1948
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 100, Costituzione
- art. 125, Costituzione
Massime
Massima n. 2731
Hanno carattere giurisdizionale, onde si riscontrano in essi le condizioni ipotizzate dall'art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 per la proposizione di questioni di legittimita' costituzionale, i giudizi di parificazione svolti dalla Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, ai sensi degli artt. 38 e segg. del t.u. approv. con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e sul rendiconto generale della Regione siciliana, previsto dagli artt. 2, n.2, e 6. terzo comma, D.P.R. 6 maggio 1948 n. 655. Infatti, la pronuncia viene adottata a Sezioni riunite della Corte, "con le formalita' della sua giurisdizione contenziosa", ossia, tra l'altro, previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del procuratore generale, in contraddittorio dei rappresentanti dell'amministrazione. Essa ha la funzione di verificare se le entrate riscosse e versate e i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto redatto dal governo siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri, o, rispettivamente, dai singoli assessorati, e se le spese ordinate o pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla stessa Corte, nonche' di accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali o assessoriali di impegno e alle scritture tenute dalla Corte. Infine, e' pronuncia definitiva ed insindacabile, che viene trasmessa direttamente al Parlamento, o, rispettivamente, all'Assemblea regionale siciliana, accompagnata da una relazione motivata, affinche' quegli organi siano chiamati ad approvare i rendiconti senza peraltro ingerirsi nel riscontro giuridico espletato dalla Corte dei conti. Cfr.: sent. n. 165/63.
Massima n. 2732
Come gia' altra volta la Corte costituzionale ha affermato, il preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di costituzionalita' insidierebbero), insieme con l'altro dell'osservanza della Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai confini sovente incerti e contrastati), si traggano conseguenze cosi' gravi, quale l'esclusione della proponibilita' di questioni di legittimita' costituzionale. (Nella specie e' stato ritenuto il carattere giurisdizionale dei giudizi di parificazione svolti dalla Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, ai sensi degli artt. 38 e segg. del T.U.approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, e sul rendiconto generale della Regione siciliana, previsto dagli artt. 2, n. 2, e 6. terzo comma, D.P.R. 6 maggio 1948 n. 655). Cfr.: sent. 129/1957.
Massima n. 2733
E' assolutamente impossibile inserire l'istituto della registrazione con riserva nel quadro dei controlli sugli atti delle regioni. Infatti, la deroga che tale istituto comporta al principio dell'ineseguibilita' degli atti del governo o dell'amministrazione statale ritenuti non legittimi dalla Corte dei conti, in sede di controllo giuridico, ha il suo tradizionale contrappeso - almeno sul piano normativo - nell'immediato, istituzionale assoggettamento del provvedimento registrato con riserva, al controllo politico del Parlamento. Nei rapporti, invece, tra lo Stato e le regioni, caratterizzati dalla preminenza del primo sulle seconde, pur essendo esse dotate di autonomia politica e potesta' legislativa, la surrogabilita', da un lato, del controllo politico dell'organo istituzionalmente competente per quest'ultimo, e agli effetti propri di tale controllo, comporterebbe il rischio - incompatibile col sistema - di una compressione della autonomia regionale a opera dei centri di direzione politica dello Stato; dall'altro, la surrogabilita' dell'anzidetto controllo giuridico, e degli effetti di esso, col controllo dell'Assemblea regionale, si risolverebbe nell'ammissione - altrettanto incompatibile col sistema - che la Regione si sottragga a propria discrezione, al controllo dello Stato e ai suoi effetti.
Massima n. 2734
L'art. 2, secondo comma, e l'art. 6, primo comma, primo periodo, del D.P.R. 6 maggio 1948, n.655, limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al governo regionale di richiedere, e alle sezioni regionali riunite della Corte dei conti, di disporre la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva, nonche' l'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto, relativo all'invio da parte della Corte dei conti, all'Assemblea, regionale, dell'elenco delle registrazioni effettuate con riserva, sono incompatibili col vigente sistema costituzionale e vanno pertanto dichiarati illegittimi. Essi consentono, infatti, agli organi della Regione la possibilita' di sottrarre del tutto di propria libera iniziativa, agli effetti del controllo preventivo dello Stato, atti che altrimenti vi sarebbero esposti, e che per regola costituzionale non possono sfuggire al controllo statale. Con la conseguenza che possono avere esecuzione, nonostante l'illegittimita' riscontrata dall'organo del controllo, atti contrari a leggi regionali e statali e persino a leggi costituzionali e a sentenze costituzionali. Inoltre, una tanto grave alterazione del sistema non puo' essere considerata, ne' riparata, ne' limitata, dall'assoggettamento dei provvedimenti sottratti agli effetti sfavorevoli del controllo giuridico della Corte dei conti al controllo politico dell'Assemblea regionale, che non e' un organo dello Stato.
Massima n. 2735
La caducazione, a seguito di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, delle norme che prevedono la registrazione con riserva, da parte della Corte dei conti, dei provvedimenti della Regione siciliana, non implica menomazione di grave momento dell'autonomia regionale, sia perche' la Regione siciliana puo' sempre ottenere - al pari delle altre Regioni - il riesame del provvedimento ricusato al visto, dalle sezioni riunite della Corte dei conti, sia perche' nei confronti delle determinazioni definitive sfavorevoli dell'organo statale di controllo e' comunque da ritenere aperta alla Regione la possibilita' di promuovere - quando ne ricorrano le condizioni - un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale. Cfr.: sull'ultima parte della massima, sent. nn. 20 del 1957 (contraria) e 66 del 1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 - limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale di richiedere, e alle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva -, nonché dell'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966. ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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