Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1966
Corte cost., sent. 11 luglio 1966, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1966
- Data di deposito
- 11 luglio 1966
- Data di decisione
- 22 giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:100
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 2701
L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E cio' perche' il fatto e' punito se ed in quanto posto in essere "nell'esercizio delle funzioni" e, quindi, sia per l'obbligo che incombe al pubblico ufficiale di tenere un comportamento conforme ai doveri di ufficio, allorquando forma ed attua la volonta' dell'ente pubblico (art. 54, secondo comma, Cost.), sia per l'entita' del danno che deriva alla pubblica Amministrazione da un incitamento al dispregio delle istituzioni che provenga da un suo organo in quel particolare momento. I privati cittadini, come tali, si trovano in una posizione completamente diversa da quella del pubblico ufficiale, non potendo per essi ricorrere giammai le situazioni suddette, onde non si puo' configurare quella violazione del principio di eguaglianza prospettata dall'ordinanza di rimessione. Ed e' ovvio che non ha alcuna rilevanza che il pubblico ufficiale sia legato o meno da un rapporto organico con la pubblica Amministrazione, dal momento che, per la sussistenza del reato, occorre soltanto l'esercizio di pubbliche funzioni.
Massima n. 2702
L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non e' in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, in quanto detto eccitamento si puo' estrinsecare con mezzi diversi, ma anche quando si attui con la parola, non perde quel carattere di impulso e di principio di azione, diretta ad offendere, che lo qualifica e vale a differenziarlo nettamente dalla manifestazione del pensiero.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 del Codice penale, sollevata con ordinanza del 21 giugno 1965 del Tribunale di Rovigo, per la parte relativa all'eccitamento al dispregio delle istituzioni, in riferimento agli artt. 3 e 21, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
Testo integrale
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