Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1966
Corte cost., sent. 10 gennaio 1966, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1966
- Data di deposito
- 10 gennaio 1966
- Data di decisione
- 7 gennaio 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 904 del 13 agosto 1959
- art. 1, legge n. 904 del 13 agosto 1959
Parametri
Massime
Massima n. 2476
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 13 agosto 1959 n. 904, che autorizza le iscrizioni delle somme previste nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza di l. 200 miliardi, ripartite negli esercizi finanziari indicati, in riferimento all'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, il quale prevede "la procedura normale di esame e di approvazione diretta" da parte delle Camere per i disegni di legge "di approvazione di bilanci e di consuntivi", per essere stata la legge stessa approvata in Commissione. La norma in esame, invero, non approva un bilancio ne' una norma di bilancio, ma autorizza il Governo ad inscrivere nei bilanci futuri determinate somme destinate a determinate spese, e il Ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni di spese entro limiti definiti e lungo un certo arco di tempo. Sicche' la norma impugnata si pone come un prius di fronte alla legge di approvazione del bilancio, quale titolo giuridico della futura spesa, e non ricade percio' tra quelle per le quali il precetto costituzionale impone la procedura normale in assemblea.
Massima n. 2477
Il quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, che dispone l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese, e' stato interpretato sia nel senso che l'obbligo riguardi esclusivamente le leggi che, promulgate dopo l'approvazione del bilancio preventivo, ne alterino l'equilibrio, sia in quello che tale obbligo abbia riferimento e debba essere osservato nei confronti di qualsiasi altra legge che immuti in materia di spese non gia' di fronte alla legge di bilancio, o non soltanto di fronte a questa, ma di fronte alla legislazione preesistente. La seconda delle surriferite interpretazioni e' quella conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione, in quanto la limitazione della "copertura" al solo esercizio in corso si ridurrebbe ad una vanificazione dell'obbligo stesso, che, invece, deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri. Si deve, quindi, ammettere la possibilita' di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, anche alla previsione di maggiori entrate, tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri, e non in contraddizione con le previsioni del Governo, quali risultano dalla relazione della situazione economica e dal programma di sviluppo del paese, sui quali punti la Corte costituzionale potra' portare il suo esame, nei limiti della sua competenza. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittime le norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959 n. 904, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, le quali, senza alcuna indicazione dei mezzi di copertura, si sono limitate ad autorizzare l'iscrizione di una spesa di 200 miliardi, ripartita in dieci rate di 20 miliardi ciascuna, in dieci esercizi successivi con inizio dall'esercizio 1960-61.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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