Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1965

Corte cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1965
Data di deposito
27 dicembre 1965
Data di decisione
16 dicembre 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 848 del 4 agosto 1955

Parametri

Massime

Massima n. 2470

La determinazione dell'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale va fatta con esclusivo riferimento all'ordinanza del giudice a quo, con esclusione degli ampliamenti contenuti nelle deduzioni delle parti.

Massima n. 2471

Gli artt. 102 e 113 della Costituzione concernono soltanto la tutela dei diritti e degli interessi che sono attribuiti ad ogni soggetto per la sua posizione nell'ordinamento interno, e non dei diritti e degli interessi che gli derivano dalla sua posizione in un ordinamento estraneo, com'e' quello della C.E.C.A. La C.E.C.A., avendo lo scopo di coordinare alcune iniziative economiche svolgentisi nel territorio di piu' Stati, compone un ordinamento del tutto distinto da quello interno; il quale ha riconosciuto l'ordinamento comunitario, non per inserirlo nel suo sistema, ma per rendere in questo operante la cooperazione internazionale che e' nei suoi fini, e per delimitare i casi in cui ha effetti interni l'attivita' che gli organi della comunita' sono legittimati a svolgere nella cerchia della rispettiva competenza. Non si nega che codesti effetti vanno determinati senza pregiudizio del diritto del singolo alla tutela giurisdizionale; questo diritto e' tra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne e' fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Massima n. 2472

L'ordinamento comunitario assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti dei suoi organi che riguardano singoli soggetti: appresta infatti una protezione mediante impugnazione ad una Corte di giustizia che, secondo il preciso testo dello art. 31 del trattato, ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che compongono il suo sistema e che e' costituita ed opera secondo regole corrispondenti alle linee fondamentali del nostro ordinamento giurisdizionale, anche se non ne ripetano pedissequamente la normativa, non in tutto conveniente ad un organo di formazione internazionale. Alla Corte di giustizia predetta concordemente si attribuisce natura giurisdizionale; e deve rilevarsi che i suoi membri debbono esplicare le rispettive funzioni con indipendenza e imparzialita' (artt. 32 bis e 32 ter del trattato e artt. 2 e 19 dello Statuto della Corte). E' poi vano discutere, agli effetti degli artt. 102 e VI della Costituzione, se la Corte si pone come organo di giurisdizione speciale rispetto ad organi ordinari della giurisdizione dello Stato, perche' il rapporto fra organi di giurisdizione speciale cui accennano i predetti articoli deve recarsi nel quadro dell'ordine giuridico interno, e quindi non e' delineabile tra gli organi della giurisdizione italiana e quelli della giurisdizione comunitaria, posti, come sono, in orbite giuridiche separate.Gli organi della giurisdizione interna non hanno competenza a sindacare gli atti degli organi della C.E.C.A., perche' questi organi non sono soggetti al potere sovrano degli Stati che partecipano alla comunita', non vivono nell'ordinamento di nessuno di tali Stati, e i loro atti costituiscono soltanto materia di qualificazione legislativa da parte dei singoli ordinamenti, sia pure nei limiti in cui puo' esistere un obbligo di non disconoscerne gli effetti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 102 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza del Tribunale di Torino 11 dicembre 1964, in relazione all'art. 2 della legge 25 giugno 1952, n. 766, che rese esecutivo il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per la parte in cui sono stati immessi nell'ordinamento dello Stato gli artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del trattato stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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